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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20635/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due indagati sottoposti a misura cautelare personale per un episodio di tentata estorsione. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il tribunale del riesame, escludendo la circostanza aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e aveva anche dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice originario, individuando la competenza in altro tribunale, con indicazione della futura cessazione di efficacia della misura in difetto di rinnovo. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla esclusione dell'aggravante mafiosa e sulla conseguente declinatoria di competenza territoriale; (2) manifesta illogicità e carenza/inesistenza della motivazione nel ritenere che la minaccia telefonica non richiamasse la forza di intimidazione del vincolo mafioso. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo nei limiti procedurali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la motivazione del tribunale sul punto dell'aggravante mafiosa non è manifestamente illogica: il richiamo a origini geografiche o a stereotipi territoriali non basta, da solo, a integrare il metodo mafioso, occorrendo un comportamento oggettivamente evocativo della forza intimidatrice di un'associazione mafiosa. Tuttavia, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla declaratoria di incompetenza territoriale, perché, secondo le Sezioni Unite richiamate, l'esclusione della gravità indiziaria dell'aggravante qualificante in sede cautelare non fa venir meno la competenza del giudice distrettuale fino a quando permane l'iscrizione del procedimento per il reato o la circostanza qualificante. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante mafiosa: per la sua applicazione non basta un generico riferimento territoriale o culturale; occorre il concreto richiamo, nell'occasione delittuosa, alla forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso.

  • art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p.

    individuano i procedimenti attratti alla competenza e alla legittimazione distrettuale; il riferimento è al procedimento iscritto, non alla sola qualificazione fatta nel subprocedimento cautelare.

  • art. 328, commi 1-bis e 1-quater c.p.p.

    la competenza del giudice distrettuale per le indagini preliminari permane finché il procedimento resta iscritto per il reato o la circostanza qualificante.

  • art. 335 c.p.p.

    l'iscrizione della notizia di reato è il dato che fa sorgere il procedimento e che mantiene ferma la competenza distrettuale fino a eventuale aggiornamento, stralcio o archiviazione del titolo qualificante.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la deducibilità in cassazione riguarda mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; la carenza motivazionale in senso generico è profilo di merito, non sindacabile in legittimità.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato solo in relazione alla motivazione meramente apparente o mancante; non rileva nel caso concreto perché l'ordinanza impugnata non era priva di apparato argomentativo minimo.

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza grafica della motivazione; la Corte precisa che nel caso concreto non vi era una vera mancanza formale di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di aggravante mafiosa, non è sufficiente un richiamo generico all'origine geografica degli autori o una mera percezione soggettiva della vittima: l'aggravante richiede un comportamento oggettivamente idoneo a evocare e utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo mafioso.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; una generica insufficienza dell'apparato argomentativo appartiene al merito e non al sindacato di legittimità.
  • La motivazione apparente ricorre solo in casi estremi, quando manchi un nucleo argomentativo minimo idoneo a sorreggere la decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dal ricorrente.
  • In materia di competenza distrettuale per procedimenti attratti dal catalogo dei reati o delle circostanze aggravanti di cui all'art. 51 c.p.p., l'esclusione della gravità indiziaria in sede cautelare non determina di per sé l'incompetenza del giudice distrettuale.
  • La competenza del giudice distrettuale resta ferma finché il procedimento è iscritto per il reato o per la circostanza qualificante; solo l'aggiornamento dell'iscrizione, lo stralcio o l'archiviazione del titolo qualificante consentono il ritorno alle regole ordinarie di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiOnere della prova

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