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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20483/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferrieri era stato assolto in primo grado (Tribunale di Trani) dai reati di detenzione di stupefacenti e di armi (art. 73 d.P.R. 309/1990; norme su armi) per non aver commesso il fatto, essendo decisiva la confessione/testimonianza di Sciancalepore Antonio il quale si era assunto la responsabilità di quanto rinvenuto (arma, munizioni e cocaina) nel locale in via Menna 47. In appello il P.M. aveva impugnato l'assoluzione; la Corte d'appello di Bari, dopo aver inizialmente disposto la rinnovazione dell'istruttoria ma poi revocato l'assunzione della testimonianza di Sciancalepore e ritenuto la sua versione inveritiera, riformò l'assoluzione e condannò Ferrieri. In cassazione l'imputato dedusse, tra l'altro, che la Corte d'appello aveva violato gli obblighi di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (art. 603, comma 3‑bis c.p.p.), non aveva adeguatamente confutato la motivazione assolutoria di primo grado, aveva valutato erroneamente il dato quantitativo della droga ai fini dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 e aveva commesso errori nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'odierna Corte territoriale, avendo inizialmente disposto la rinnovazione dell'istruttoria sulle dichiarazioni ritenute decisive (Sciancalepore), non ha motivato adeguatamente la revoca di quella ordinanza né ha confutato specificamente le ragioni poste a base dell'assoluzione di primo grado. La sentenza d'appello è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti: la Corte ha valutato la qualificazione del fatto come detenzione di sostanza stupefacente e ha richiamato la necessità di considerare elementi oltre al mero dato quantitativo per l'integrazione di ipotesi aggravate o di ricettazione per la cessione.

  • d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Previsione che può configurare profili di maggior gravità in relazione alle modalità/destinatari della detenzione: la Corte osserva che non è sufficiente basarsi solo sul dato ponderale per ritenere sussistente l'ipotesi in parola; vanno valutati anche altri elementi indiziari.

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Regola dell'assoluzione per non aver commesso il fatto: la sentenza di primo grado ha assolto l'imputato ex art. 530, comma 2, sulla base della valutazione probatoria.

  • codice di procedura penale, art. 603, comma 3‑bis

    Prevede l'obbligo per il giudice di appello di esprimere una motivazione rafforzata quando si riforma l'assoluzione; la Corte richiama l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive dal P.M. e l'onere di motivare l'eventuale revoca di tale rinnovazione e la confutazione puntuale delle ragioni dell'assoluzione.

  • codice di procedura penale, art. 586

    Stabilisce limiti all'impugnazione degli atti assunti nel dibattimento (impugnabili con la sentenza): la Corte richiama che l'eventuale controversia sull'ordinanza di rinnovazione si risolve in sede di sentenza.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione: con richiamo a tali norme sono state formulate le censure sulla valutazione probatoria e sulla motivazione della Corte d'appello; la Corte di legittimità ha ritenuto fondato il vizio motivazionale relativo alla rinnovazione e confutazione.

  • Legge 14 ottobre 1974 n. 497, artt. 10 e 12

    Norme richiamate nell'imputazione relative a reati connessi alle armi; la decisione valuta la provenienza/possesso dell'arma in relazione alle contestazioni.

  • Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23

    Norma sulle armi richiamata nei capi di imputazione; la sentenza di merito è stata censurata per la ricostruzione probatoria circa il possesso dell'arma.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione da parte del P.M. di una sentenza di assoluzione, l'obbligo di rinnovazione istruttoria riguarda solo le fonti dichiarative specificamente indicate come erroneamente valutate e ritenute decisive dall'atto di impugnazione; la rinnovazione deve essere motivatamente disposta o, se revocata, la revoca deve essere espressamente e congruamente motivata in sentenza.
  • Le dichiarazioni considerate 'decisive' sono quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o contribuito all'esito assolutorio e che, se rimosse o adeguatamente confutate, possono incidere sull'esito della decisione in appello.
  • Quando la Corte d'appello rovescia un'assoluzione, è tenuta a una motivazione rafforzata che confuti specificamente le ragioni del giudice di primo grado; una valutazione sommaria o generica della falsità di una testimonianza senza confronto puntuale con le argomentazioni favorevoli all'imputato può determinare l'annullamento per vizio motivazionale.
  • Il mero dato quantitativo della sostanza stupefacente non basta, di per sé, a dimostrare l'ipotesi aggravata o l'intento di cessione: occorre valutare il contesto (confezionamento, appunti/registri, presenza di bilancini, somme di denaro, modalità di custodia, ruoli e contatti) prima di qualificare il reato oltre la semplice detenzione per uso personale.
  • La confessione o l'assunzione di responsabilità di un terzo deve essere attentamente esaminata e, se ritenuta credibile in primo grado, la sua confutazione in appello richiede specifiche ragioni e prova contraria: la semplice affermazione di non veridicità non è sufficiente senza adeguata motivazione.
  • La violazione dell'obbligo di motivare la rinnovazione o la sua revoca e la mancata confutazione puntuale della sentenza assolutoria espongono la decisione di merito a cassazione e rinvio per nuovo giudizio.

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