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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l’amministratore e gestore di una società poi fallita, condannato in primo e secondo grado per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Secondo l’imputazione e la ricostruzione accolta dai giudici di merito, egli avrebbe distratto somme di denaro della società mediante pagamenti a fronte di fatture per operazioni inesistenti, con successivo rientro di contante e gestione extracontabile delle somme, nonché mediante ulteriori esborsi in favore di un soggetto qualificato dalla difesa come procacciatore d’affari/buiness developer, oltre a spese ritenute personali o comunque prive di reale giustificazione societaria. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha contestato la qualificazione come distrattive delle somme corrisposte in contanti e poi reimpiegate “in nero”, sostenendo che si trattasse di costi funzionali all’attività d’impresa e che mancasse prova di appropriazione personale; 2) ha censurato la ritenuta fittizietà dei pagamenti al titolare della Ecol Consulting, deducendo che si trattasse di attività di sviluppo commerciale e non di consulenza inesistente, e ha contestato la ricostruzione di ulteriori spese come personali o elettorali; 3) ha sostenuto che le spese ulteriori, per il loro modesto importo, non fossero penalmente rilevanti e che mancasse la prova di un concreto pericolo per i creditori; 4) ha denunciato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto illogico perché fondato su una pretesa personalità negativa desunta da elementi non adeguati e su condotte che, a dire della difesa, non sarebbero state autonomamente significative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in larga parte a una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che la distrazione si consuma già con l’uscita delle somme dalle casse sociali a fronte di fatture per operazioni inesistenti, senza che il successivo rientro di contante o il suo eventuale reimpiego in spese aziendali irregolari neutralizzi il fatto distrattivo; ha inoltre valorizzato la mancanza di prova di una effettiva e documentata prestazione del soggetto pagato come consulente/procacciatore e l’assenza di una rendicontazione idonea a giustificare le ulteriori spese. Quanto alla offensività, ha ribadito che la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante e che non è necessario un nesso causale tra singola condotta e fallimento. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente e non illogica la motivazione fondata sulla sistematicità delle condotte, sull’intensità del dolo e sull’assenza di condotte riparatorie. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 216, comma primo, n. 1, 223 e 219, comma secondo, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Fondano la contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in ambito fallimentare, nei confronti dell’amministratore della società fallita.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle valorizzando gravità qualitativa, sistematicità delle condotte, intensità del dolo e assenza di elementi riparatori.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena possono essere richiamati per valutare la gravità del fatto anche in relazione all’entità economica delle distrazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti di omissioni decisive, contraddizioni o manifesta illogicità, non per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la condotta si consuma con l’uscita di beni o somme dal patrimonio sociale senza reale contropartita, anche se il denaro rientra poi in forma extracontabile o viene in parte utilizzato per spese asseritamente aziendali.
  • Il successivo reimpiego di somme sottratte alla contabilità non elimina la distrazione quando il meccanismo sia fondato su fatture per operazioni inesistenti, su fondi neri e su movimentazioni non tracciabili, perché ciò impedisce il controllo societario e pregiudica la garanzia dei creditori.
  • Non è necessario provare che la singola distrazione abbia causato il fallimento; è sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale in una zona di rischio penalmente rilevante, valutata ex ante.
  • La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte di chi gestiva il patrimonio sociale, della effettiva destinazione lecita delle somme o dei beni, purché l’accertamento si fondi su fatti positivamente provati e non su mere presunzioni.
  • In cassazione non è consentito sovrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio a quella dei giudici di merito; il sindacato è limitato ai soli vizi di motivazione decisivi, alle manifeste illogicità e ai travisamenti rilevanti.
  • Le spese sostenute per presunti servizi professionali o commerciali sono distrattive quando risultano prive di contratto, di incarico formalizzato, di documentazione dei risultati o di rendicontazione coerente con l’interesse sociale.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice valorizza la sistematicità delle condotte, la gravità qualitativa del fatto, l’intensità del dolo e l’assenza di condotte riparatorie, senza che il solo dato dell’entità economica relativamente contenuta imponga un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

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