Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l’amministratore e gestore di una società poi fallita, condannato in primo e secondo grado per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Secondo l’imputazione e la ricostruzione accolta dai giudici di merito, egli avrebbe distratto somme di denaro della società mediante pagamenti a fronte di fatture per operazioni inesistenti, con successivo rientro di contante e gestione extracontabile delle somme, nonché mediante ulteriori esborsi in favore di un soggetto qualificato dalla difesa come procacciatore d’affari/buiness developer, oltre a spese ritenute personali o comunque prive di reale giustificazione societaria. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) ha contestato la qualificazione come distrattive delle somme corrisposte in contanti e poi reimpiegate “in nero”, sostenendo che si trattasse di costi funzionali all’attività d’impresa e che mancasse prova di appropriazione personale; 2) ha censurato la ritenuta fittizietà dei pagamenti al titolare della Ecol Consulting, deducendo che si trattasse di attività di sviluppo commerciale e non di consulenza inesistente, e ha contestato la ricostruzione di ulteriori spese come personali o elettorali; 3) ha sostenuto che le spese ulteriori, per il loro modesto importo, non fossero penalmente rilevanti e che mancasse la prova di un concreto pericolo per i creditori; 4) ha denunciato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto illogico perché fondato su una pretesa personalità negativa desunta da elementi non adeguati e su condotte che, a dire della difesa, non sarebbero state autonomamente significative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in larga parte a una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che la distrazione si consuma già con l’uscita delle somme dalle casse sociali a fronte di fatture per operazioni inesistenti, senza che il successivo rientro di contante o il suo eventuale reimpiego in spese aziendali irregolari neutralizzi il fatto distrattivo; ha inoltre valorizzato la mancanza di prova di una effettiva e documentata prestazione del soggetto pagato come consulente/procacciatore e l’assenza di una rendicontazione idonea a giustificare le ulteriori spese. Quanto alla offensività, ha ribadito che la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante e che non è necessario un nesso causale tra singola condotta e fallimento. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente e non illogica la motivazione fondata sulla sistematicità delle condotte, sull’intensità del dolo e sull’assenza di condotte riparatorie. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 216, comma primo, n. 1, 223 e 219, comma secondo, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Fondano la contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in ambito fallimentare, nei confronti dell’amministratore della società fallita.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle valorizzando gravità qualitativa, sistematicità delle condotte, intensità del dolo e assenza di elementi riparatori.
art. 133 c.p.
I parametri di commisurazione della pena possono essere richiamati per valutare la gravità del fatto anche in relazione all’entità economica delle distrazioni.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti di omissioni decisive, contraddizioni o manifesta illogicità, non per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la condotta si consuma con l’uscita di beni o somme dal patrimonio sociale senza reale contropartita, anche se il denaro rientra poi in forma extracontabile o viene in parte utilizzato per spese asseritamente aziendali.
- Il successivo reimpiego di somme sottratte alla contabilità non elimina la distrazione quando il meccanismo sia fondato su fatture per operazioni inesistenti, su fondi neri e su movimentazioni non tracciabili, perché ciò impedisce il controllo societario e pregiudica la garanzia dei creditori.
- Non è necessario provare che la singola distrazione abbia causato il fallimento; è sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale in una zona di rischio penalmente rilevante, valutata ex ante.
- La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte di chi gestiva il patrimonio sociale, della effettiva destinazione lecita delle somme o dei beni, purché l’accertamento si fondi su fatti positivamente provati e non su mere presunzioni.
- In cassazione non è consentito sovrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio a quella dei giudici di merito; il sindacato è limitato ai soli vizi di motivazione decisivi, alle manifeste illogicità e ai travisamenti rilevanti.
- Le spese sostenute per presunti servizi professionali o commerciali sono distrattive quando risultano prive di contratto, di incarico formalizzato, di documentazione dei risultati o di rendicontazione coerente con l’interesse sociale.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice valorizza la sistematicità delle condotte, la gravità qualitativa del fatto, l’intensità del dolo e l’assenza di condotte riparatorie, senza che il solo dato dell’entità economica relativamente contenuta imponga un esito diverso.
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