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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20489/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'omessa/errata notifica della citazione per l'udienza di appello al difensore di fiducia: la notificazione era stata effettuata ad un omonimo, avv. Stefano Sartori, di un diverso Foro (Roma anziché Padova). Si sosteneva la nullità assoluta e insanabile della sentenza per violazione dell'art. 179, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di omonimia tra difensori, è onere della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario assicurare la corretta notificazione affinché il difensore effettivamente nominato possa partecipare al giudizio. La notificazione effettuata ad un difensore diverso da quello nominato ha costituito nullità assoluta e insanabile. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La mancata notificazione al difensore di fiducia quando richiesta comporta nullità assoluta e insanabile; la responsabilità per l'irregolarità non è imputabile all'imputato se non vi ha concorso colposamente.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Predisposizione del ricorso trattato in forma cartolare; la Corte ha proceduto alla decisione in tale forma procedurale.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputata era stata condannata; nel caso la decisione di cassazione non ha esaminato il merito della colpevolezza in virtù della nullità procedurale.

  • art. 189, comma 6, Codice della strada

    art. 189, comma 6, Codice della strada

    Ulteriore norma sostanziale relativa alla condanna inflitta; anch'essa non è stata esaminata nel merito a causa dell'annullamento per vizio di notifica.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di celebrazione del dibattimento deve raggiungere il difensore effettivamente nominato; in caso di omonimia tra avvocati la cancelleria/ufficiale giudiziario devono accertare l'identità (es. Foro, indirizzo) del destinatario.
  • La mancata o errata notificazione al difensore di fiducia integra, di norma, una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., idonea ad annullare la sentenza impugnata.
  • L'imputato non può essere penalizzato per errori di notificazione imputabili alla cancelleria, salvo che non risulti una sua colpa specifica.
  • In presenza di omonimia è buona prassi indicare sempre, nelle procure e nelle comunicazioni, oltre a nome e cognome, anche il Foro di appartenenza e l'indirizzo professionale del difensore per evitare rischi di nullità.
  • Se sussiste la nullità assoluta di notificazione, il rimedio processuale è l'annullamento; la Corte di legittimità può disporre la trasmissione degli atti alla corte competente per il prosieguo del giudizio.

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