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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20485/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. e dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per non aver rinnovato in appello l'esame del perito sentito in primo grado, le cui dichiarazioni avevano determinato l'assoluzione; (2) carenza di motivazione della sentenza di appello, perché la Corte non avrebbe spiegato in quali incongruenze il perito di primo grado fosse incorso, né come le nuove risultanze superassero le conclusioni difensive; (3) carenza di motivazione per non aver considerato una relazione sanitaria del 10/11/2016 rilevante per le deduzioni difensive sulla dinamica dell'incidente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura perché la Corte d'appello non si è limitata a rivalutare la stessa prova dichiarativa del perito di primo grado ma ha disposto ed integralmente condiviso una perizia collegiale nuova e distinta, le cui risultanze sono state adeguatamente motivate e ritenute idonee a spiegare la dinamica dell'incidente. Per tale motivo non si è configurata la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Le altre due censure (mancata indicazione delle incongruenze del primo perito e non considerazione della relazione sanitaria) sono anch'esse ritenute infondate in quanto la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e congrua sul perché la ricostruzione alternativa non fosse convincente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (liquidate in euro 3.000,00 ciascuna per Bono Monica e Biondolillo Ivan), mentre in sede di merito la Corte d'appello aveva già dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 590-bis per mancanza di querela e aveva condannato Coppola, per il residuo reato omicidio colposo ex art. 589-bis comma 1, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    introdotto dalla legge 7 giugno 2017, n.103

    obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando l'appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento riguarda la valutazione della prova dichiarativa; obbligo applicabile se la riforma si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative già rese oralmente in dibattimento. Nel caso concreto non è applicabile perché la Corte d'appello ha disposto una perizia collegiale nuova e distinta, non ha semplicemente rivalutato la stessa prova dichiarativa

  • art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.

    richiamati nelle censure sulla corretta formazione del giudizio e sulla regola del contraddittorio e sulle modalità di rinnovazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia del contraddittorio in quanto è stata disposta una nuova perizia collegiale e le decisioni sono state motivate

  • art. 589-bis c.p.

    norma relativa all'omicidio stradale colposo: la Corte d'appello ha ritenuto provata la colpa di Coppola nella causazione della morte per inosservanza delle norme della circolazione, procedendo alla condanna ai sensi di tale disposizione

  • art. 590-bis c.p.

    reato per il quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela; la relativa statuizione resta confermata e distinta dalla condanna per omicidio colposo

  • art. 6 CEDU (diritto al giusto processo)

    richiamata nella giurisprudenza citata (Sez. U.) come parametro che giustifica l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma si fondi su diversa valutazione di dichiarazioni rese oralmente; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che non vi sia stata lesione del diritto al giusto processo perché è stata disposta una perizia nuova e la motivazione è stata adeguata

  • legge 7 giugno 2017, n.103

    ha introdotto il comma 3-bis all'art. 603 c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità interpreta tale comma come imposizione dell'obbligo di rinnovare l'istruttoria quando la riforma della sentenza assolutoria si fondi su diverso apprezzamento di prove dichiarative rese oralmente

Massime di principio

  • L'obbligo di rinnovare l'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sussiste quando la Corte d'appello intenda riformare una sentenza assolutoria in base a una diversa valutazione di prove dichiarative già rese oralmente nel dibattimento di primo grado (per es. l'esame orale di un perito); in tal caso occorre riascoltare il dichiarante per rispettare il contraddittorio e il diritto al giusto processo
  • Se la Corte d'appello dispone una nuova e distinta consulenza/perizia collegiale (non una mera rivalutazione della perizia originaria), la rinnovazione dell'esame del perito di primo grado non è necessariamente obbligatoria: l'appello può fondarsi sulle risultanze della perizia nuova, purché la Corte motivi adeguatamente le ragioni per cui ritiene attendibili le nuove conclusioni e non convincenti le ricostruzioni alternative
  • La mera esistenza di precedenti valutazioni peritali favorevoli alla difesa non impedisce alla Corte d'appello di ordinare accertamenti tecnici supplementari; ciò vale soprattutto quando la prima perizia presenti criticità che la Corte territoriale indica e argomenta
  • Documenti di carattere medico o sanitario prodotti dalla difesa devono essere valutati dal giudice di merito; per farli valere in cassazione occorre dimostrare che la Corte non abbia preso in considerazione o che la abbia valutata in modo illogico o manifestamente contraddittorio
  • In situazioni similari è essenziale che la Corte di merito espliciti con chiarezza (a) perché ritiene inaffidabile la prima perizia, (b) quale sia il contenuto e la compatibilità logica delle nuove risultanze tecniche, e (c) perché le ricostruzioni alternative non reggono alla luce dei dati materiali (posizione dei veicoli, deformazioni, tracce ecc.)

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