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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30832/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dall'intimazione di sfratto per morosità e dalla domanda di risoluzione di un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato da una società poi cancellata dal registro delle imprese. I locatori hanno agito nei confronti del socio unico della società estinta, assumendo che egli fosse succeduto nei rapporti obbligatori derivanti dal contratto e fosse quindi tenuto al pagamento dei canoni e alla restituzione dell'immobile. Il socio ha resistito sostenendo, da un lato, che la cancellazione della società avesse estinto anche il rapporto locatizio e che non vi fosse alcuna sua legittimazione passiva; dall'altro, che l'art. 37 l. 392/1978 consentisse la successione solo a chi avesse diritto a continuare l'attività nell'immobile, requisito che nel caso concreto non sarebbe stato presente, poiché egli non aveva proseguito l'attività sociale ma aveva detenuto il bene per fini personali. Con il ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 37 l. 392/1978, dell'art. 658 c.p.c. e dell'art. 1 l. 431/1998, contestando la sua legittimazione passiva nel procedimento di sfratto per morosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, successiva al 1 gennaio 2004, produce estinzione del soggetto e fenomeno successorio in favore dei soci anche per i rapporti obbligatori derivanti da contratti pendenti, non limitato ai soli crediti pecuniari. Poiché il contratto di locazione fa sorgere obblighi patrimoniali ancora inadempiuti, tra cui pagamento dei canoni e restituzione del bene, il socio unico poteva essere convenuto in sfratto per morosità. Ha inoltre escluso che l'art. 37 l. 392/1978 impedisse tale conclusione, ritenendo che la norma, nel regime della locazione non abitativa, valorizzi la titolarità del diritto a continuare l'attività e non richieda necessariamente la prova dell'effettiva prosecuzione materiale dell'attività stessa. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese estingue il soggetto e determina il trasferimento ai soci delle obbligazioni ancora insoddisfatte e dei rapporti patrimoniali pendenti, non solo dei debiti di denaro ma di tutti i rapporti obbligatori aventi contenuto patrimoniale.

  • art. 37 l. 392/1978

    In materia di locazione non abitativa, la successione nel contratto è collegata alla titolarità del diritto di continuare l'attività e non richiede, per la prosecuzione del rapporto, la prova dell'effettivo esercizio materiale dell'attività stessa.

  • art. 658 c.p.c.

    È ammissibile l'intimazione di sfratto per morosità quando persista un valido rapporto locatizio e il destinatario sia successore nel rapporto obbligatorio del conduttore originario.

  • art. 1 l. 431/1998

    Richiamato dal ricorrente come norma di contesto processuale, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, ove intervenuta dopo la riforma del diritto societario, produce l'estinzione dell'ente e il subentro dei soci nei rapporti giuridici ancora pendenti, secondo un meccanismo successorio che riguarda anche obbligazioni diverse dal mero pagamento di somme di denaro.
  • Nei contratti da cui derivano obblighi patrimoniali non ancora eseguiti, il creditore può agire nei confronti dei soci della società estinta per ottenere l'adempimento degli obblighi rimasti insoluti, inclusa la restituzione del bene oggetto del rapporto.
  • In materia di locazione ad uso non abitativo, la disciplina della successione nel contratto deve essere letta in coerenza con la funzione di continuità dell'attività economica, ma non condiziona la trasmissibilità del rapporto alla prova dell'effettivo svolgimento materiale dell'attività, essendo sufficiente la titolarità del diritto a continuarla.
  • L'intimazione di sfratto per morosità resta esperibile quando il rapporto locatizio non si è estinto e il destinatario dell'azione sia subentrato ex lege nella posizione del conduttore originario.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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