Cassazione Civile, Ordinanza n. 20103/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società fornitrice aveva chiesto la condanna del condominio al pagamento di euro 2.816,77, oltre spese, per canoni mensili relativi al servizio di pulizia maturati da febbraio al 31 dicembre 2011, sulla base di un contratto stipulato il 30/12/2005 con durata biennale, rinnovo automatico salvo disdetta con preavviso di tre mesi e clausola secondo cui, in caso di risoluzione su richiesta del committente, il canone sarebbe rimasto dovuto fino alla naturale scadenza. Il condominio aveva resistito deducendo che il contratto era stato risolto per inadempimento della società, per inadeguatezza delle prestazioni. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in appello, aveva invece ritenuto applicabile la disciplina consumeristica, qualificato vessatoria la clausola sul pagamento fino a scadenza anche in caso di risoluzione anticipata per inadempimento del professionista, e rigettato la domanda. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1131 c.c. per asserita mancanza di ratifica assembleare del mandato al difensore del condominio o della legittimazione dell'amministratore a resistere; 2) nullità della sentenza per erronea ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; 3) omessa valutazione della delibera condominiale del 16/2/2011 di riconoscimento del debito per euro 3.000,00; 4) violazione dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, per erronea qualificazione come vessatoria della clausola n. 3, sostenendo che la vessatorietà non può desumersi dal divieto di recesso non previsto tra le ipotesi tassative dell'art. 1341 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per la confusione tra diversi profili (validità del mandato al difensore e legittimazione dell'amministratore) e comunque per l'insussistenza dell'esigenza di autorizzazione assembleare nelle controversie relative a spese e servizi condominiali; il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non criticava analiticamente la motivazione del Tribunale sull'ammissibilità dei motivi d'appello; il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché introduceva una questione nuova, oltre che per mancata dimostrazione della decisività della delibera; il quarto motivo per difetto di interesse, perché non si confrontava con la ratio decidendi, basata sulla sussunzione della clausola nell'art. 33, lett. b), d.lgs. 206/2005 come clausola che esclude o limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'amministratore può costituirsi in giudizio nelle controversie rientranti nelle sue attribuzioni senza necessità di autorizzazione assembleare; il ricorso era comunque inammissibile per confusione del vizio dedotto.
Le spese per la manutenzione delle parti comuni e l'esercizio dei servizi condominiali rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore, che può agire o resistere in giudizio senza preventiva autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
L'appello deve contenere critiche specifiche alla decisione impugnata; la parte che denuncia l'erronea ammissibilità dell'appello deve confrontarsi con l'analitica motivazione del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge dedotte nei motivi primo e quarto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di nullità della sentenza dedotte nei motivi secondo e terzo.
È vessatoria la clausola che, in caso di inadempimento totale o parziale del professionista, esclude o limita le azioni o i diritti del consumatore; la clausola che impone il pagamento fino alla scadenza nonostante la risoluzione anticipata per inadempimento è stata ricondotta a tale previsione.
La ricorrente vi ha fatto riferimento per sostenere che la vessatorietà delle clausole sarebbe circoscritta alle ipotesi tassative, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando cumula profili eterogenei e non consente di individuare con chiarezza il vizio denunciato e l'errore della sentenza impugnata.
- La denuncia di vizio dell'appello ex art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e autosufficiente alla motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto ammissibili i motivi di gravame.
- La deduzione di un fatto decisivo non esaminato è inammissibile se la questione è nuova in cassazione o se il ricorrente non indica quando l'abbia proposta nei gradi di merito e perché sarebbe realmente decisiva.
- È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Nelle controversie relative a servizi e spese condominiali rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore, quest'ultimo può agire o resistere in giudizio senza preventiva autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
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