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Sentenza

Sentenza del 21/06/2019 n. 16697 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società, formalmente residenti nei Paesi Bassi, hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2002 per Irpeg, Irap e Iva, contestando che la loro sede amministrativa e direzione effettiva fossero in Italia. Hanno inoltre dedotto vizi di notifica, incompetenza territoriale dell'ufficio, erronea determinazione del reddito, mancato riconoscimento di perdite pregresse e crediti d'imposta, contestazioni in materia di Iva e Irap e illegittimità delle sanzioni. La questione centrale riguardava la cosiddetta esterovestizione, cioè la localizzazione solo formale della residenza fiscale all'estero a fronte di una direzione e gestione sostanziale in Italia.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto, per rinuncia conseguente alla definizione agevolata, quanto a F. I. B.V., anche quale incorporante di F. R. B.V. e F. A. N. V., con compensazione delle spese. Per F. S.p.A. e W. B.V., incorporante di C.K. J. B.V., la Corte ha accolto esclusivamente il diciassettesimo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione relativa all'Iva sulle operazioni attive di C.K. J. B.V. per euro 265.699,00. Il diciottesimo motivo è rimasto assorbito; tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 73, comma 3, TUIR, già art. 87, comma 3

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

    La residenza fiscale societaria può essere determinata alternativamente dalla sede legale, dalla sede dell'amministrazione o dall'oggetto principale dell'attività. La sede dell'amministrazione coincide sostanzialmente con la sede effettiva, ossia il luogo in cui si svolgono concretamente la direzione, la gestione e le decisioni strategiche.

  • Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni, art. 4, ratificata con L. n. 305 del 1993

    Quando una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

    In caso di doppia residenza, prevale il luogo della direzione effettiva. La Corte ha ritenuto tale criterio sostanzialmente coerente con quello interno della sede dell'amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 31

    I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa.

    La competenza dell'ufficio fiscale è determinata dal domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Le suddivisioni interne degli uffici non modificano la competenza dell'ufficio distrettuale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 2, e 41

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo. In tale contesto non devono essere automaticamente riconosciute perdite fiscali di esercizi precedenti, che richiedono il rispetto delle condizioni previste per il loro utilizzo, tra cui la presentazione delle dichiarazioni.

  • Codice di procedura civile, artt. 156 e 160

    I vizi relativi al luogo o alla persona che riceve la notificazione determinano normalmente nullità, non inesistenza, purché l'attività notificatoria sia riconoscibile e l'atto raggiunga uno degli esiti previsti dalla legge. La nullità può essere sanata con efficacia retroattiva mediante costituzione in giudizio e raggiungimento dello scopo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7

    Ai fini Iva, per le operazioni passive rileva in particolare la sede del prestatore del servizio. La determinazione della residenza ai fini delle imposte dirette non risolve automaticamente ogni questione relativa alla territorialità Iva.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 6

    La qualificazione delle plusvalenze ai fini Irap dipende dalla loro natura ordinaria o straordinaria e dalla corretta documentazione delle circostanze economiche dell'operazione. In Cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione senza indicare specificamente i documenti e gli elementi trascurati.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Cadbury Schweppes, C-196/04

    La costituzione di una società in uno Stato con fiscalità più favorevole non costituisce di per sé abuso della libertà di stabilimento. Tuttavia, sono contrastabili le costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate essenzialmente a sottrarsi alla normale imposizione.

Massime di principio

  • Una società formalmente costituita o residente all'estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia se le decisioni strategiche, la direzione effettiva, le autorizzazioni e la gestione concreta sono stabilmente esercitate dall'Italia.
  • Per escludere l'esterovestizione non basta dimostrare l'esistenza di una sede legale, di verbali societari o di un ufficio estero: occorre provare che nello Stato estero si svolga un'attività economica reale e che lì vengano assunte le decisioni essenziali.
  • La presenza di dipendenti o di un ufficio estero è rilevante solo se accompagnata da effettivi poteri decisionali e operativi; un ufficio che esegue ordini provenienti dall'Italia può essere considerato meramente artificioso.
  • La notifica di un atto tributario in un luogo errato è normalmente affetta da nullità, non da inesistenza, e il vizio può essere sanato se il destinatario si costituisce e contesta ampiamente il contenuto dell'atto, dimostrando di averne avuto conoscenza.
  • In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo; il contribuente deve documentare in modo puntuale costi, perdite e altri elementi utili, senza poter presumere il riconoscimento automatico delle perdite pregresse.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale il principio di autosufficienza: chi contesta la valutazione di documenti o l'omessa pronuncia deve indicare con precisione il contenuto degli atti, la loro collocazione processuale e la tempestiva deduzione della questione nei precedenti gradi.
  • La Corte di cassazione può accogliere anche un solo motivo, come l'omessa pronuncia su una specifica contestazione Iva, cassando la decisione e rinviando al giudice di merito senza rimettere in discussione automaticamente tutti gli altri capi della sentenza.

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