Sentenza del 21/06/2019 n. 3911 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Appello avverso la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti dello studio associato per maggior reddito conseguente alla ripresa di costi ritenuti indeducibili- rigetto della chiesta riunione con in paralleli contenziosi promossi dalla A.D.E riguardante i singoli soci - compensazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti dello studio associato. L'accertamento riguardava la ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili, in particolare oneri relativi all'affitto, poiché non risultavano né registrati nella contabilità né adeguatamente documentati. L'Agenzia ha inoltre chiesto la riunione del giudizio con i contenziosi paralleli riguardanti i singoli associati.
La decisione
La richiesta di riunione è stata rigettata perché i giudizi relativi a due associati erano già stati definiti per cessazione della materia del contendere, mentre quello relativo al terzo associato era stato definito con rigetto in ragione dell'esito favorevole ottenuto dalla società nel giudizio di primo grado. Nel merito, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: i costi di affitto sono stati ritenuti indeducibili in quanto privi di registrazione contabile e di adeguata documentazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della parziale fondatezza delle ragioni del contribuente riconosciuta in primo grado e dell'eccezionalità della situazione.
Norme richiamate
Art. 15, comma 2, D.lgs. n. 546/1992
Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, adeguatamente motivate. Nel caso concreto, tale presupposto è stato individuato nella parziale fondatezza delle ragioni del contribuente riconosciuta dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- I costi sostenuti da un'impresa o da uno studio associato possono essere dedotti fiscalmente solo se adeguatamente documentati e correttamente registrati in contabilità; la mera allegazione della loro esistenza non è sufficiente.
- La riunione di procedimenti connessi può essere negata quando i giudizi paralleli sono già stati definiti o quando la loro riunione non apporterebbe alcuna utilità concreta alla decisione.
- L'esito del giudizio relativo allo studio associato non determina automaticamente l'esito dei giudizi riguardanti i singoli associati, che possono avere vicende processuali autonome.
- La compensazione delle spese non implica necessariamente la soccombenza reciproca: può essere disposta anche quando una parte prevale nel merito, se ricorrono ragioni gravi ed eccezionali, come una precedente decisione parzialmente favorevole alla controparte.
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