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Sentenza

Sentenza del 21/06/2019 n. 1873 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Massima n.243/2019 - PREAVVISO DI FERMO - EX ART. 96 DPR 602/1973 - SOTTOSCRIZIONE- Mancanza- Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 7 dicembre 2018, relativo alla propria autovettura e a un carico complessivo di euro 57.399,00. Ha dedotto, da un lato, la nullità del preavviso perché privo della sottoscrizione del responsabile del procedimento e, dall’altro, l’illegittimità del fermo perché l’autovettura sarebbe stata strumentale e indispensabile all’attività imprenditoriale. La resistente ha contestato la fondatezza delle doglianze e la propria legittimazione rispetto alle questioni riguardanti il merito dei tributi.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sottoscrizione sia necessaria per un atto amministrativo solo quando una norma lo preveda espressamente con sanzione di nullità. Poiché l’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non stabilisce tale sanzione per il preavviso di fermo, opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo competente. È stata inoltre ritenuta non provata la natura strumentale dell’autovettura, poiché il ricorrente si è limitato ad affermarla senza produrre documentazione contabile o altri elementi di prova. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 86 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ma non prevede espressamente la nullità del preavviso di fermo per mancanza di sottoscrizione.

  • Art. 96 del D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione al preavviso di fermo; la decisione esclude che la sua mancata sottoscrizione determini automaticamente la nullità dell’atto in assenza di una previsione normativa espressa.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Utilizzato come esempio di norma che prevede espressamente la nullità dell’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell’ufficio o del funzionario delegato.

  • Art. 56 del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato, insieme all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, quale disposizione che collega espressamente la mancanza di sottoscrizione alla nullità dell’atto.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione in un atto amministrativo non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se la legge preveda espressamente tale requisito e la relativa sanzione.
  • Per il preavviso di fermo amministrativo, in assenza di una specifica previsione di nullità nell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, la riferibilità dell’atto all’amministrazione può essere presunta anche senza firma del responsabile.
  • Chi sostiene che un veicolo sia strumentale o indispensabile all’attività d’impresa deve fornire prove concrete, come documentazione contabile, fiscale, contratti, registri o altri elementi che dimostrino l’effettiva necessità del mezzo.
  • Le mere dichiarazioni sull’indispensabilità del veicolo, non accompagnate da documentazione, sono normalmente insufficienti a impedire il fermo amministrativo.
  • Le contestazioni sul merito dei tributi e quelle relative alla legittimità formale del preavviso possono coinvolgere soggetti diversi: l’agente della riscossione risponde principalmente degli atti della procedura esecutiva, mentre le questioni sul tributo possono richiedere il contraddittorio con l’ente impositore.

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