Sentenza del 21/06/2019 n. 3907 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso avverso cartella di pagamento conseguente alla notifica di avvisi di rettifica IVA divenuti definitivi per mancata impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Una cartella di pagamento può essere contestata per vizi propri dell'atto, mentre non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per rimettere in discussione atti precedenti regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione. La decisione è coerente con Cass. ord. 24 gennaio 2017, n. 1775.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento derivante da avvisi di rettifica IVA precedentemente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione. Le contestazioni non riguardavano vizi propri e specifici della cartella, ma il merito e la legittimità degli avvisi di rettifica prodromici, ormai non più contestabili.
Norme richiamate
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina la riscossione delle somme dovute in pendenza del giudizio tributario e si inserisce nel quadro della possibilità di contestare gli atti della riscossione secondo i vizi propri dell'atto impugnato, senza riaprire la contestazione di atti prodromici già divenuti definitivi.
Cass. ord. 24 gennaio 2017, n. 1775
Conferma il principio secondo cui l'impugnazione della cartella non può essere utilizzata per censurare nel merito atti precedenti regolarmente notificati e non impugnati nei termini; sono ammissibili soltanto contestazioni relative a vizi propri della cartella, salvo specifiche ipotesi di mancata conoscenza legale dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva da un avviso di accertamento o rettifica regolarmente notificato e non impugnato, l'atto presupposto diventa definitivo e non può essere contestato successivamente tramite l'impugnazione della cartella.
- Nel ricorso contro una cartella è necessario indicare vizi propri della cartella o della procedura di riscossione, come errori di calcolo, difetti di motivazione, prescrizione, decadenza o irregolarità della notifica, se pertinenti al caso concreto.
- Le contestazioni riguardanti il merito dell'imposta o la legittimità dell'avviso di rettifica devono essere proposte entro il termine previsto dalla legge contro l'avviso stesso.
- Se l'atto prodromico non è stato validamente notificato, oppure il contribuente dimostra di averne avuto conoscenza soltanto con la cartella, può sussistere uno spazio per contestare anche l'atto presupposto insieme alla cartella.
- La mancata impugnazione tempestiva di un atto tributario regolarmente notificato comporta, di regola, la sua definitività e preclude la riapertura del relativo contenzioso.
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