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Sentenza

Sentenza del 25/09/2023 n. 27283 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Electa impugnava la decisione della CTR che aveva ritenuto dovuti interessi e sanzioni su una cartella di pagamento relativa a IVA dell'anno (Omissis) maturata prima dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. La società sosteneva che il debito rilevante fosse quello risultante dalla dichiarazione IVA definitiva resa in corso di procedura e che il commissario straordinario non potesse operare pagamenti fuori dalle regole del concorso, per cui non sarebbero dovute né sanzioni né interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il credito IVA è di natura concorsuale perché il presupposto impositivo e le scadenze di pagamento sono anteriori al decreto di ammissione alla amministrazione straordinaria. Pertanto la notifica della cartella alla procedura era legittima e la società (nella sua fase in bonis) è imputabile del mancato versamento. Sanzioni e interessi sono dovuti; tuttavia la quantificazione precisa degli interessi e l'ammissione al passivo spettano al giudice delegato nella procedura concorsuale e i crediti saranno soddisfatti secondo le regole del concorso (in moneta concorsuale). Le spese del giudizio sono compensate e la Corte ha richiamato l'eventuale obbligo di contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    La cartella notificata ai sensi dell'art. 54-bis può svolgere funzione di accertamento della pretesa tributaria anche se riferita a crediti maturati prima dell'ammissione alla procedura concorsuale; costituisce il primo atto con cui l'ente impositore esercita la pretesa.

  • D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 53

    La disciplina dell'accertamento del passivo in amministrazione straordinaria è modellata su quella del fallimento; pertanto i crediti devono essere accertati secondo le forme previste dalla legge fallimentare.

  • Legge Fallimentare, art. 52 (e artt. 93 e ss.)

    I crediti tributari i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di insolvenza sono concorsuali e devono essere accertati/iscritti nelle forme del concorso; l'atto impositivo successivo ha natura dichiarativa.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 151 (CCII)

    Richiama e modernizza i principi sulla natura concorsuale dei crediti tributari già previsti dalla legge fallimentare; applicabile ratione temporis per l'individuazione della concorsualità.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Sul piano soggettivo della sanzione, non rileva l'eccezione della impossibilità di pagamento della curatela/commissario quando il termine per il pagamento è già scaduto prima dell'apertura della procedura: la violazione si è consumata in epoca in bonis.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Norma richiamata dal ricorso (riguarda sanzioni amministrative tributarie); la Corte ha ritenuto infondata la dedotta esclusione di responsabilità sulla base della disciplina sanzionatoria prospettata.

  • Codice Civile, art. 2749

    Fornisce parametro per la determinazione degli interessi sul credito privilegiato: interessi dovuti per i periodi individuati (anno in corso e precedente all'apertura della procedura secondo norme tributarie, poi tasso legale fino alla vendita dei beni sul quale grava il privilegio).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    La Corte ha richiamato la norma per segnalare l'eventuale obbligo, in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013, del versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • I crediti tributari sono concorsuali quando il presupposto o la scadenza di pagamento si sono verificati prima dell'apertura della procedura concorsuale: la competenza a valutare an e quantum spetta al giudice tributario, mentre il giudice delegato accerta la concorsualità e la collocazione nel passivo.
  • La notificazione dell'atto impositivo (es. cartella di pagamento) alla procedura concorsuale è legittima e necessaria per rendere opponibile il credito alla procedura; la mancata notifica al curatore/commissario rende il credito inopponibile alla procedura.
  • Se il termine di pagamento è scaduto prima dell'apertura della procedura, la responsabilità per mancato versamento (e quindi sanzioni e interessi) è imputabile al contribuente in bonis e il credito va ammesso al passivo (con pagamento in moneta concorsuale).
  • Se il termine di pagamento non è decorso alla data dell'apertura della procedura, può mancare l'elemento soggettivo della violazione e le sanzioni potrebbero non essere applicabili, poiché il commissario/curatore non può adempiere singolarmente in violazione della par condicio creditorum.
  • La quantificazione definitiva degli interessi e l'ammissione del credito al passivo spettano al giudice delegato nella procedura concorsuale; il giudice tributario può accertare l'an e il quantum ma non sostituirsi al giudice della procedura nella quantificazione finale conforme alle regole del concorso.

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