Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28271/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria e dalla successiva iscrizione di ipoteca esattoriale, effettuati per crediti IRPEF relativi a più annualità. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo che gli immobili colpiti dall’ipoteca erano assoggettati a vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e che, pertanto, non potevano essere gravati dall’iscrizione ipotecaria, assumendo inoltre che l’atto avesse natura esecutiva e non cautelare. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, degli artt. 2808 e 2645-ter c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse esaminato la tesi secondo cui, per poter iscrivere ipoteca, l’ente della riscossione avrebbe dovuto previamente eliminare il vincolo di destinazione mediante azione revocatoria ordinaria.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata, ma misura riferibile a una procedura alternativa rispetto all’esecuzione vera e propria. Ha inoltre precisato che il preavviso di iscrizione ipotecaria ha funzione di consentire al debitore di formulare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale e di sollecitarlo all’adempimento. Conseguentemente, la presenza di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non impedisce l’iscrizione ipotecaria, restando ferma soltanto l’eventuale opponibilità del vincolo nella fase dell’esecuzione forzata sui beni. È stata anche ritenuta non rilevante la questione della necessità di un’azione revocatoria ordinaria per eliminare il vincolo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’ente della riscossione e con atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo; nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’iscrizione ipotecaria esattoriale non è qualificata come atto di espropriazione forzata, ma come misura alternativa e funzionale a garantire il credito; il preavviso serve a consentire osservazioni del debitore e a stimolarne l’adempimento.

  • art. 2808 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla natura e sugli effetti dell’ipoteca, ma la Corte ha escluso che il vincolo di destinazione impedisca l’iscrizione ipotecaria in sé.

  • art. 2645-ter c.c.

    Il vincolo di destinazione non osta all’iscrizione ipotecaria esattoriale; può rilevare solo eventualmente nella successiva fase esecutiva, per contestare l’assoggettabilità dei beni a espropriazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione sulla revocatoria ordinaria è stata ritenuta priva di rilevanza decisoria rispetto alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 2901 c.c.

    La pretesa necessità di un’azione revocatoria ordinaria per rimuovere il vincolo di destinazione ai fini dell’iscrizione ipotecaria è stata considerata irrilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione all’udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria esattoriale ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata, ma misura strumentale e alternativa all’esecuzione, finalizzata alla garanzia del credito e alla sollecitazione dell’adempimento.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria non ha funzione meramente interna o istruttoria, ma serve a consentire al debitore di presentare osservazioni e a evitare l’adozione del provvedimento finale.
  • Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non impedisce, di per sé, l’iscrizione di ipoteca esattoriale sul bene; la questione dell’impignorabilità o della non espropriabilità può venire in rilievo solo nella successiva fase esecutiva.
  • La necessità di promuovere un’azione revocatoria ordinaria per incidere sul vincolo di destinazione non è condizione per la legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’ente della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.