Cassazione Civile, Ordinanza n. 18414/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite riguarda un piccolo vano terraneo di circa 12 mq in un fabbricato sito in Mugnano di Napoli. Un soggetto aveva chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del locale, deducendo di averlo detenuto e poi posseduto in modo continuo, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, di averlo avuto in disponibilità dalla suocera e di avervi svolto la propria attività dal 1969 senza opposizioni. La controparte ha resistito sostenendo di essere proprietaria esclusiva del bene, ricevuto in donazione dalla madre con riserva di usufrutto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato e rigettato la pretesa. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione del negozio e delle norme sul possesso/usucapione, per avere la sentenza male individuato il bene e negato valore alle dichiarazioni rese in interrogatorio formale, oltre a non considerare il possesso esercitato dal 1969; 2) violazione delle norme sul possesso ad usucapionem e sulle presunzioni di detenzione/possesso, sostenendo che l'allestimento del laboratorio odontotecnico e le spese di adattamento del locale avrebbero integrato interversione del possesso; 3) violazione delle norme sul comodato, sull'usucapione e sul giudicato, per avere la Corte d'appello qualificato la situazione come comodato gratuito e per non avere attribuito rilievo a una precedente sentenza che aveva accertato l'occupazione senza titolo del locale. I ricorrenti hanno anche dedotto violazione del principio della domanda e delle norme processuali sulla valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico, non autosufficiente e privo di specifica critica alle regole ermeneutiche asseritamente violate, in mancanza della trascrizione delle parti rilevanti dell'atto di donazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale ha compiuto un accertamento di fatto congruo e logicamente motivato, concludendo che non vi era prova di un possesso ad usucapionem, ma solo di una detenzione protratta nel tempo, riconducibile a un comodato giustificato dai rapporti familiari. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che non vi era violazione del principio della domanda, poiché l'appello si fondava proprio sulla carenza di prova dell'usucapione e sulla tesi del comodato, e che il giudicato esterno invocato non era utilizzabile perché formato in un diverso giudizio, con parti solo parzialmente coincidenti, e comunque riguardava soltanto l'occupazione senza titolo, non il possesso utile all'usucapione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Le censure sull'interpretazione del contratto sono scrutinabili in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le regole ermeneutiche violate e spiega in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Per l'usucapione è necessario provare un possesso continuo, utile e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà; la mera detenzione o l'uso del bene in ambito familiare non bastano.
artt. 1140, 1141, comma 2, e 1142 c.c.
La distinzione tra possesso e detenzione resta centrale: la situazione iniziale di mera detenzione non si trasforma automaticamente in possesso utile all'usucapione senza prova di interversione.
Le censure processuali sono inammissibili se generiche e non specificamente correlate alla decisione impugnata; la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione logica.
Il giudice di merito può qualificare come comodato gratuito la disponibilità del bene in presenza di rapporti familiari e di una consegna del bene incompatibile con un possesso autonomo iniziale.
Il giudicato esterno può essere valorizzato solo se riguarda le medesime parti o parti sostanzialmente coincidenti e se incide sul medesimo accertamento rilevante nel nuovo giudizio.
Il giudice non può travalicare il principio della domanda, ma può qualificare diversamente i fatti allegati purché resti entro il perimetro della pretesa azionata.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa, ma non assume nel caso una portata decisiva autonoma rispetto alle altre norme processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di usucapione, chi invoca l'acquisto a titolo originario deve provare un possesso pieno, continuo e non equivoco, non essendo sufficiente la mera disponibilità del bene o l'uso consentito all'interno di rapporti familiari.
- La trasformazione di una detenzione in possesso utile all'usucapione richiede la prova di atti univoci di interversione, non potendosi desumere automaticamente dall'esercizio di attività nel bene o da spese di adattamento.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il sindacato della Cassazione riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito.
- Le censure per violazione delle regole di interpretazione contrattuale sono ammissibili solo se il ricorrente indica puntualmente le clausole rilevanti, le norme ermeneutiche violate e il ragionamento erroneo seguito dal giudice di merito.
- Il giudicato esterno è opponibile solo se formato tra le stesse parti o tra parti sostanzialmente coincidenti e solo per l'accertamento che abbia effettiva incidenza sul thema decidendum del nuovo giudizio.
- La qualificazione della situazione di fatto come comodato, detenzione o possesso spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per vizi specifici di legge o motivazione
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