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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35700/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Le investitrici avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la nullità dei singoli contratti di investimento relativi a due acquisti di obbligazioni Lehman Brothers del 28 giugno 2006 e del 2 luglio 2007, deducendo violazione dell’art. 100-bis TUF, difetto di forma ex art. 23 TUF o mancata rinnovazione del contratto quadro; in subordine chiedevano la risoluzione del contratto quadro per impossibilità sopravvenuta e, ancora in subordine, l’annullamento per dolo e conflitto di interessi o la risoluzione per inadempimento della banca agli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla disciplina dell’intermediazione finanziaria. La banca si costituiva contestando le domande. Il tribunale respingeva le domande, la corte d’appello confermava. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 23 TUF e 2697 c.c. per avere escluso la nullità del contratto quadro nonostante l’asserita mancanza di prova della consegna della copia; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere ritenuto nuova e inammissibile la domanda di nullità del contratto di deposito titoli, senza considerare la rilevabilità officiosa delle nullità di protezione; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 28 Reg. Consob per l’asserita genericità dell’appello e per il mancato riconoscimento della violazione degli obblighi informativi; 4) violazione dell’art. 29 Reg. Consob per l’asserita inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio delle investitrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale aveva accertato che il contratto quadro era stato sottoscritto dalle clienti, consegnato e eseguito, e la deduzione sulla mancata consegna era comunque nuova; ha richiamato il principio per cui, ai fini dell’art. 23 TUF, la forma scritta del contratto quadro è rispettata se il contratto è redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato, non essendo necessaria la firma dell’intermediario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la nullità del contratto di deposito titoli, proposta per la prima volta in appello, presupponeva fatti costitutivi che le attrici avrebbero dovuto allegare tempestivamente in primo grado; la rilevabilità officiosa delle nullità opera solo sui fatti già allegati e non consente nuovi accertamenti fattuali in appello. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto del giudice di merito, il quale aveva escluso la violazione degli obblighi informativi e l’inadeguatezza degli acquisti, valorizzando il rating elevato di Lehman Brothers, il profilo di rischio medio dichiarato dalle investitrici, la composizione del loro portafoglio e la circostanza che, comunque, mancava la censura specifica di una ratio autonoma della sentenza d’appello, ossia l’assenza di gravità dell’eventuale inadempimento. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 5 del 2003

    indica il rito introduttivo usato dalle attrici nel giudizio di primo grado

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    la forma scritta del contratto-quadro di investimento ha funzione di protezione dell’investitore; è sufficiente il contratto redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato, potendo il consenso dell’intermediario desumersi da comportamenti concludenti

  • art. 100-bis d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato quale base della domanda di nullità, ma la decisione di merito sul punto non è stata utilmente scalfita in cassazione

  • art. 1439 c.c.

    richiamato come norma invocata per l’annullamento per dolo

  • art. 1394 c.c.

    richiamato come norma invocata per il conflitto di interessi

  • art. 1395 c.c.

    richiamato come norma invocata per il conflitto di interessi

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato con riferimento ai doveri informativi dell’intermediario

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/98

    art. 28 Reg. Consob n.11522/98

    richiamato con riferimento agli obblighi informativi e di adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo del cliente

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/98

    art. 29 Reg. Consob n.11522/98

    richiamato per la valutazione di adeguatezza dell’operazione di investimento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova in appello

  • art. 342 c.p.c.

    la censura è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello dedotti come erroneamente dichiarati generici

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    art. 115, comma 1, cod. proc. civ.

    il fatto non specificamente contestato è sottratto all’onere probatorio della parte che lo allega

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova e di contestazione della consegna del contratto quadro

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5

    la violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti; il vizio motivazionale è oggi denunciabile nei limiti ristretti previsti dalla norma

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

    il motivo deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili sulla violazione denunciata

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

    il rilievo officioso della nullità deve comunque rispettare il contraddittorio sui fatti già allegati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    statuizione sulle conseguenze del rigetto/inammissibilità in punto di ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto quadro di intermediazione finanziaria, la forma scritta richiesta dall’art. 23 TUF ha funzione protettiva e si considera rispettata quando il contratto è redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e a questi consegnato; non è necessaria la sottoscrizione dell’intermediario, che può desumersi da comportamenti concludenti.
  • La rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali non consente al giudice di introdurre o accertare d’ufficio fatti costitutivi della nullità non tempestivamente allegati dalla parte: il potere officioso opera solo sulla base dei fatti già ritualmente introdotti nel processo.
  • In cassazione, la doglianza di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 342 c.p.c. sulla genericità dell’appello è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riporta nel ricorso il contenuto dei motivi di appello asseritamente mal valutati.
  • L’accertamento della non contestazione di un fatto e la valutazione della sua rilevanza probatoria appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Nelle controversie relative a investimenti finanziari, la valutazione sulla violazione degli obblighi informativi e sull’adeguatezza dell’operazione è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, specie quando questi valorizzi il rating dell’emittente, il profilo di rischio dichiarato dal cliente e la composizione del portafoglio complessivo.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma non specificamente impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui colpisce soltanto le altre rationes della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniNullità
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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