Cassazione Civile, Ordinanza n. 10210/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'imposta versata su una somma ricevuta in esecuzione di una transazione intervenuta in una controversia societaria. La lite originaria riguardava l'impugnazione di una delibera con cui una banca cooperativa si era trasformata in società per azioni ed era stato emesso un prestito obbligazionario convertito forzatamente in azioni, con lesione, secondo i soci di minoranza, del diritto di opzione e del voto capitario. Dopo la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità della delibera, in appello le parti avevano transatto e ai piccoli azionisti era stata corrisposta una somma dietro rinuncia ai diritti. L'Agenzia, in sede di interpello, aveva qualificato l'importo come assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; la CTR aveva invece ricondotto la fattispecie all'art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. l) e c-bis, TUIR, sostenendo che l'oggetto della transazione non fosse una cessione di diritti di partecipazione o di opzione, ma una rinuncia ai diritti, e che la sentenza del Tribunale riguardasse la nullità della delibera assembleare.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, escludendo che si trattasse di censura sulla interpretazione della volontà negoziale, ma lo ha reputato infondato. Ha affermato che non può attribuirsi alla transazione una funzione novativa generalizzata tale da trasformare qualsiasi rapporto o diritto litigioso in obbligo di fare, non fare o permettere ai fini fiscali. Occorre invece guardare alla ragione e alla natura dei diritti dedotti in transazione per individuare il corretto regime tributario. Conseguentemente ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha posto le spese di lite a suo carico. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR
le plusvalenze da cessione onerosa di azioni, partecipazioni e diritti o titoli da cui possono essere acquisite partecipazioni costituiscono redditi diversi; la norma non può essere elusa qualificando automaticamente come transazione una cessione/estinzione di diritti societari
art. 67, comma 1, lett. l), TUIR
i redditi derivanti da assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere costituiscono redditi diversi, ma tale categoria non può essere usata in modo generalizzato per attrarre ogni somma corrisposta in transazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale richiamata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge
art. 5, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461
richiamato quale disciplina fiscale applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato; la Corte ne esclude l'applicazione all'Amministrazione statale
citato solo indirettamente nella rubrica del vizio processuale, non come oggetto autonomo di decisione
Massime di principio
- In materia fiscale, la qualificazione delle somme corrisposte in sede transattiva deve essere compiuta in base alla natura sostanziale dei diritti controversi e non sulla sola etichetta dell'accordo transattivo.
- La transazione non può essere utilizzata per attribuire in via automatica a ogni pagamento la natura di corrispettivo di obblighi di fare, non fare o permettere, poiché ciò comporterebbe una sostanziale elusione della disciplina fiscale legale.
- Ai fini dell'inquadramento reddituale di una somma derivante da transazione, occorre verificare se la lite abbia ad oggetto la cessione di partecipazioni o diritti ad esse connessi oppure la diversa assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
- La censura che investe la qualificazione giuridica degli obblighi contenuti in una transazione è scrutinabile in cassazione come violazione di legge, mentre resta precluso il riesame del mero accertamento interpretativo della volontà delle parti se non specificamente dedotto.
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