Cassazione Civile, Ordinanza n. 25432/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento presupposta, deducendo dapprima la nullità della notificazione della cartella con conseguente prescrizione del credito. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CGT di secondo grado aveva accolto l’appello degli uffici ritenendo che la cartella non fosse stata specificamente impugnata, che la prescrizione decorresse dalla sua inoppugnabilità e che fosse stata interrotta dal preavviso di iscrizione ipotecaria. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che, essendo gli atti notificati quale erede di un socio accomandatario di s.a.s., vi sarebbe stato litisconsorzio necessario tra gli eredi e tra tutti i soci; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 65 d.P.R. 600/1973, assumendo la nullità della notifica della cartella eseguita il 24 maggio 2018 perché non effettuata nelle forme previste per la notifica agli eredi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di impugnazione di una cartella di pagamento quale atto meramente riscossivo, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci né tra i soci, poiché l’atto non comporta rettifica dei redditi della società ma pone soltanto una questione di solidarietà passiva. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per novità, poiché la questione relativa alla notifica ex art. 65 d.P.R. 600/1973 non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla dedotta nei gradi di merito. La memoria non poteva colmare tale carenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per mancata integrazione del contraddittorio è stata esclusa, perché nella controversia su cartella di pagamento quale atto meramente riscossivo non ricorre litisconsorzio necessario tra società e soci o tra i soci.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla notificazione della cartella.
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile per novità, non risultando la questione trattata nei gradi di merito.
Richiamato per affermare che, in presenza di cartella riscossiva, si pone solo un problema di solidarietà passiva e non di litisconsorzio necessario.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso.
Applicato in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata, con condanna a somme ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato è una cartella di pagamento, atto meramente riscossivo, non si configura litisconsorzio necessario tra società e soci né tra i soci, perché non viene in rilievo una rettifica del reddito imputabile per trasparenza a più soggetti ma solo una questione di solidarietà passiva.
- La deduzione in cassazione di una questione mai trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non allega specificamente di averla già proposta nei gradi di merito e non indica in quale atto lo abbia fatto.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può integrare i motivi originari del ricorso, ma soltanto illustrarli o chiarirli; non è quindi idonea a sanare carenze genetiche del ricorso stesso.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile e di conferma della proposta di definizione accelerata, possono essere applicate le conseguenze economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.
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