Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25432/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento presupposta, deducendo dapprima la nullità della notificazione della cartella con conseguente prescrizione del credito. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CGT di secondo grado aveva accolto l’appello degli uffici ritenendo che la cartella non fosse stata specificamente impugnata, che la prescrizione decorresse dalla sua inoppugnabilità e che fosse stata interrotta dal preavviso di iscrizione ipotecaria. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che, essendo gli atti notificati quale erede di un socio accomandatario di s.a.s., vi sarebbe stato litisconsorzio necessario tra gli eredi e tra tutti i soci; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 65 d.P.R. 600/1973, assumendo la nullità della notifica della cartella eseguita il 24 maggio 2018 perché non effettuata nelle forme previste per la notifica agli eredi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di impugnazione di una cartella di pagamento quale atto meramente riscossivo, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci né tra i soci, poiché l’atto non comporta rettifica dei redditi della società ma pone soltanto una questione di solidarietà passiva. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per novità, poiché la questione relativa alla notifica ex art. 65 d.P.R. 600/1973 non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla dedotta nei gradi di merito. La memoria non poteva colmare tale carenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l’atto impugnato è una cartella di pagamento, atto meramente riscossivo, non si configura litisconsorzio necessario tra società e soci né tra i soci, perché non viene in rilievo una rettifica del reddito imputabile per trasparenza a più soggetti ma solo una questione di solidarietà passiva.
  • La deduzione in cassazione di una questione mai trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non allega specificamente di averla già proposta nei gradi di merito e non indica in quale atto lo abbia fatto.
  • La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può integrare i motivi originari del ricorso, ma soltanto illustrarli o chiarirli; non è quindi idonea a sanare carenze genetiche del ricorso stesso.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile e di conferma della proposta di definizione accelerata, possono essere applicate le conseguenze economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.