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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45185/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione illegale di armi clandestine, detenzione di munizioni e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (fatti derubricati a lieve entità). Ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di armi e quello di stupefacenti, sostenendo che sussistesse un unico disegno criminoso (identità dell'ideazione e volizione) collegato al fatto che l'imputato viveva dei proventi dello spaccio; (2) vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la giovane età e la mancanza di precedenti, lamentando la carenza di un giudizio prognostico argomentato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la esclusione della continuazione: mancavano indici rivelatori di un disegno criminoso unitario e l'unica argomentazione difensiva (la "necessità" di usare le armi per sostenersi con lo spaccio) era contraddittoria, indimostrata e giuridicamente infondata. Sul secondo motivo la Cassazione ha condiviso la valutazione del giudice di merito: la natura e gravità dei reati, l'attività di spaccio esercitata con carattere "professionale" e il possesso di armi modificate erano elementi che giustificavano una prognosi sfavorevole e il rifiuto della sospensione condizionale della pena. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    art. 81, comma 2, cod. pen.

    L'art. 81, comma 2, è stato interpretato richiedendo l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario come requisito per la continuazione; la Corte ha confermato che la mera sistematicità di vita delinquenziale o l'abitudine non sono sufficienti senza indici rivelatori concreti.

  • Legge 18 aprile 1975 n. 110, artt. 23, commi 1 e 3

    artt. 23, commi 1 e 3, L. 18 aprile 1975 n. 110

    Norme relative alle ipotesi di detenzione di armi clandestine: la Corte ha ritenuto provata la detenzione di armi (modificate e pronte all'uso) e ha considerato la diversa oggettività giuridica rispetto al reato di stupefacenti nel valutare la non applicabilità automatica della continuazione.

  • Codice penale, art. 697

    Norma relativa alla detenzione di munizioni; la fattispecie è stata ritenuta autonoma e valutata insieme alle altre violazioni senza determinare, di per sé, il vincolo di continuazione.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Dispositivo che disciplina il delitto di detenzione per fini di spaccio per fatti di lieve entità e la sua derubricazione: la Corte territoriale ha ritenuto provata la detenzione per spaccio, ma ciò non bastava per fondare la continuazione con i reati in materia di armi.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.

    Disposizione che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e, quanto al primo, manifestamente infondati poiché non si è contrapposta alla motivazione di merito.

  • Codice penale, art. 133

    Norma che disciplina i criteri di determinazione della pena e i parametri per valutare la concessione dei benefici (es. sospensione condizionale): la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse applicato tali criteri nella formazione del giudizio prognostico, valorizzando la personalità del reo e la pericolosità desunta dai fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    articolo 616 del codice di procedura penale

    Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento in base a tale articolo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento utilizzato per motivare la decisione cautelativa su eventuale riduzione o esclusione delle sanzioni accessorie: la Corte ha ritenuto che non vi fosse ragione per escludere il pagamento a titolo equitativo alla Cassa delle Ammende, non essendo il ricorso privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati non è sufficiente la coincidenza temporale o il fatto che l'autore traesse sostentamento da attività illecite: è necessario dimostrare l'identità del "disegno criminoso" tramite indici rivelatori concreti (modalità, omogeneità delle violazioni, causalità, sistematicità, condizioni di tempo e luogo).
  • L'onere di allegazione a carico della difesa richiede di prospettare fatti specifici e concreti che possano far emergere l'unicità del progetto criminoso; argomentazioni generiche o contraddittorie rischiano di essere ritenute inidonee dal giudice.
  • Le valutazioni di merito sul vincolo della continuazione e sul giudizio prognostico per concessione di benefici sono accertamenti di fatto riservati al giudice e sottratti al sindacato della Cassazione quando adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.
  • La giovane età e l'assenza di precedenti non garantiscono automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena: la gravità dei reati, la "professionalità" dell'attività delinquenziale e elementi probatori (p.es. armi modificate) possono giustificare una prognosi negativa.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici o che non affrontano le argomentazioni decisive del giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Quando si contestano decisioni di merito su profili di fatto (continuazione, personalità del reo, prognosi) conviene produrre o indicare prove e circostanze concrete che possano subtantiate l'errore di fatto o di valutazione, altrimenti il sindacato di legittimità è limitato.

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