Cassazione Penale, Sentenza n. 45139/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il furto in abitazione contestato (art. 624-bis c.p.) e, per Puccio, la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) per essersi allontanato da Palermo verso la Germania. Puccio deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità), sostenendo di essersi allontanato per sfuggire a minacce di morte da esponenti di cosa nostra; 2) errata valutazione della recidiva e del bilanciamento con le attenuanti (art. 99 e art. 69 c.p.); 3) vizi motivazionali e travisamento della prova con riguardo all'esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p., atteso che, nell'interrogatorio del 18/02/2021, avrebbe fornito indicazioni utili per l'individuazione di correi. Sciacchitano e Barone deducevano, in sintesi, errore nel non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti (recidiva) e, per Barone, vizio nella qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. (minorata difesa).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto solo il motivo di Puccio relativo all'attenuante di cui all'art. 625-bis c.p., constatando vizi nel ragionamento della Corte d'appello circa il momento e la portata del contributo collaborativo fornito nell'interrogatorio del 18/02/2021 e la mancata considerazione di atti acquisiti in appello. Per tale motivo la sentenza impugnata è annullata nei confronti di Puccio limitatamente al riconoscimento dell'attenuante 625-bis e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso di Puccio è rigettato. I ricorsi di Sciacchitano e di Barone sono dichiarati inammissibili per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; a loro carico sono disposte condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Fattispecie di furto in abitazione contestata e confermata in gran parte dalla Corte territoriale; norma richiamata per la responsabilità dei ricorrenti per il reato contestato.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Contestata a Puccio per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a seguito dell'allontanamento da Palermo verso la Germania; la Corte d'appello l'aveva confermata e la Cassazione non ha annullato tale accertamento.
art. 54 cod. pen.
Principio applicato dalla Corte: lo stato di necessità non opera se l'agente poteva rivolgersi all'autorità pubblica per ottenere tutela; l'alternativa deve essere realisticamente praticabile ed efficace e la causa di giustificazione è esclusa se il pericolo è stato volontariamente causato dal comportamento illecito dell'agente.
art. 625-bis cod. pen.
Circostanza attenuante speciale per chi fornisce un contributo collaborativo significativo, prima del giudizio, per l'individuazione dei correi o dei ricettatori. La Corte ha ritenuto che l'apprezzamento della utilità e concretezza del contributo debba prescindere dall'esito del giudizio sui correi e che la valutazione rimanga in gran parte discrezionale del giudice, ma sindacabile in cassazione se manifestamente viziata; nella specie è stato rilevato un travisamento dell'interrogatorio che giustifica l'annullamento parziale.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva, richiamata nei motivi di doglianza; la Corte ha difeso la valutazione della recidiva quale elemento che può impedire la prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento delle circostanze.
art. 69 cod. pen.
Regole di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte territoriale ha motivato perché non ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, anche alla luce del divieto di cui al comma quarto e della gravità e ripetizione di reati nel quinquennio.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante per avere approfittato di condizioni che ostacolano la difesa della vittima; applicata sulla base di circostanze concrete (simulazione di incidente, modalità temporali e di luogo) e non limitatamente all'età anagrafica della persona offesa.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'esigenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni di corrotti; la Corte ha ricordato che l'assenza di riscontri non esclude di per sé la valutazione del contributo ai fini dell'art. 625-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente il versamento di somme alla cassa delle ammende; applicata per economicare i ricorrenti inammissibili con pagamento di euro 3.000 ciascuno.
artt. 416-bis, 629, 648-bis, 648-ter e art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamati in relazione a un'ordinanza cautelare acquisita in appello che motivava misure anche con riferimento alle dichiarazioni rese da Puccio. Servivano a dimostrare la rilevanza delle dichiarazioni di Puccio ai fini dell'individuazione di altri soggetti coinvolti.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non giustifica una condotta delittuosa quando il pericolo può essere efficacemente neutralizzato rivolgendosi all'autorità; la soluzione alternativa deve essere concretamente praticabile ed efficace nella situazione specifica.
- La causa di giustificazione è esclusa se il pericolo è stato in tutto o in parte volontariamente causato dall'agente con la propria condotta illecita.
- L'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. richiede un contributo collaborativo significativo fornito prima del giudizio; l'utilità del contributo va valutata indipendentemente dall'esito del processo nei confronti dei correi e la valutazione del giudice è discrezionale ma sindacabile se viziata nella motivazione o nel travisamento dei fatti.
- In tema di ricorsi, il motivo è inammissibile se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata: l'impugnazione deve criticare argomentatamente le ragioni decisorie indicate dal giudice di merito.
- La recidiva può incidere significativamente nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, la sua valutazione discrezionale non è facilmente censurabile in sede di legittimità.
- L'aggravante per minorata difesa ex art. 61 n.5 c.p. non si fonda automaticamente sull'età della vittima ma sull'esistenza di circostanze concrete di tempo, luogo o persona che abbiano ostacolato la difesa; il giudice deve motivare il nesso causale.
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