Cassazione Penale, Sentenza n. 45145/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Novara del 05/05/2023 che aveva applicato la pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.). Il ricorrente ha articolato censure focalizzate su: (1) assenza di valida procura speciale al difensore per la definizione dell'accordo, in ragione della presunta genericità della procura in atti; (2) erronea valutazione della volontarietà della scelta dell'imputato per il rito alternativo, nonostante dichiarazioni rese in udienza che, a suo dire, dimostravano il contrario; (3) errata dichiarazione di irrevocabilità della richiesta di patteggiamento nonostante il consenso del PM, con richiamo alla possibilità di revoca per l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 ("Riforma Cartabia") che avrebbe introdotto norme più favorevoli; (4) vizi generali di motivazione rispetto all'applicazione degli artt. 444, 446, 447 e 448 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In motivazione la Corte ha rilevato: (i) l'esistenza di procura speciale conferita al difensore in fase di indagini preliminari, con riferimento specifico al procedimento per la richiesta di applicazione di pena; (ii) la corretta verifica da parte del giudice di merito, ai sensi dell'art. 446 c.p.p., della volontarietà del consenso espresso dall'imputato e dell'assenza di travalicamento del mandato da parte del difensore; (iii) l'applicazione del principio secondo cui l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero per l'applicazione della pena è un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta manifestato il consenso congiunto delle parti, diviene irrevocabile e non modificabile per iniziativa unilaterale, con effetti già anteriori alla pronuncia della sentenza; (iv) l'inammissibilità della censura fondata sulla lex superveniens (d.lgs. n.150/2022) perché il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale all'impugnazione né ha indicato specifici e attuali vantaggi derivanti dalla nuova disciplina che giustificassero la revoca del consenso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma del codice penale relativa alla fattispecie per la quale è stata applicata la pena; la sentenza di merito ha condannato il ricorrente per i commi primo e ottavo di tale articolo.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte richiama che l'accordo è un negozio processuale sottoposto al controllo del giudice.
art. 446 cod. proc. pen.
Prevede la verifica, a cura del giudice, della regolarità e della volontarietà del consenso dell'imputato: il GIP ha correttamente verificato l'assenza di travalicamento del mandato del difensore e la volontarietà del consenso.
art. 447 cod. proc. pen.
Regola l'efficacia dell'accordo quando intervenuto il consenso del Pubblico Ministero; la Corte ha sottolineato che il consenso congiunto rende l'accordo irrevocabile (negozio recettizio).
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
Limita i motivi che possono essere dedotti in cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha ritenuto inammissibili censure difformi da quanto previsto dal comma 2-bis.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Presuppone che chi impugna abbia un interesse concreto all'impugnazione; la Corte ha applicato questo principio per escludere la rilevanza della censura sulla lex superveniens quando il ricorrente non dimostra interesse attuale e concreto.
d.lgs. n. 150 del 2022 ("Riforma Cartabia")
Riforma sopravvenuta che il ricorrente invoca come più favorevole; la Corte richiama che la mera enunciazione della riforma non basta: occorre indicare quali effetti favorevoli concreti ricadono sulla posizione dell'imputato e dimostrare interesse concreto alla revoca del consenso.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; citata per i limiti all'oggetto dell'impugnazione in cassazione delle decisioni di applicazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle somme a favore della cassa delle ammende; applicato per la comminazione di euro 3.000 al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per la validità di una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti è essenziale che esista una procura speciale valida e specifica al difensore; la documentazione che dimostri il mandato deve essere prodotta e valutata dal giudice.
- Il giudice deve verificare sempre la volontarietà del consenso dell'imputato (art. 446 c.p.p.); la mancata o insufficiente motivazione su questo punto può essere censurata, ma in cassazione sono ammesse solo le censure previste dall'art. 448 comma 2-bis.
- L'accordo tra imputato e Pubblico Ministero per l'applicazione della pena è un negozio processuale recettizio: quando entrambe le parti manifestano il consenso congiunto, l'accordo diviene irrevocabile e non può essere unilateralmente revocato dall'imputato (salvo mutuo consenso delle parti o nuova volontà concorde).
- La sopravvenienza di una legge più favorevole (lex superveniens) può giustificare la revoca del consenso al patteggiamento solo se il ricorrente dimostra in modo specifico e concreto quali effetti favorevoli gli deriverebbero e, quindi, un interesse attuale e concreto all'impugnazione; la generica richiamata della riforma non è sufficiente.
- Per proporre impugnazione è necessario un interesse concreto e attuale all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata: senza la dimostrazione di un vantaggio reale conseguente all'accoglimento del gravame l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
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