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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45135/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha denunciato la violazione delle disposizioni emergenziali sull'appello (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 e norme correlate) per non averle assicurato la partecipazione all'udienza: pur avendo manifestato personalmente, e tempestivamente, la volontà di comparire in presenza e avendo chiesto alternativamente la partecipazione a distanza, la Corte territoriale l'ha indicata come "rinunciante a comparire" e non ha effettuato il collegamento in videoconferenza disposto il giorno precedente; ciò avrebbe determinato un vizio di nullità per omissione della traduzione/garanzia della presenza dell'imputata detenuta

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la ricorrente aveva espresso tempestivamente la volontà di partecipare (sia con istanza personale del 04/06/2022 sia con dichiarazione presso l'istituto il 06/09/2022), che la Corte d'appello aveva disposto il collegamento in videoconferenza ma poi omesso di realizzarlo e aveva comunque indicato la detenuta come "rinunciante a comparire". Per tale motivo è stata pronunciata la nullità dell'udienza e della sentenza impugnata; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 23-bis, dl. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    "la trattazione dei giudizi di appello secondo modalita' cartolari 'salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire' (...) La richiesta di partecipazione all'udienza e' formulata, a mezzo del difensore, entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza"

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di partecipazione dell'imputato, anche se formulata personalmente e fuori dal modello esatto, sia comunque idonea se tempestiva; la richiesta concreta impedisce la trattazione non partecipata e impone al giudice di assicurare la partecipazione (in presenza o a distanza)

  • art. 23, dl. 28/10/2020, n.137

    "La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute... e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto..."

    Obbligo di assicurare, ove possibile, la partecipazione delle persone ristrette mediante videoconferenza; se il detenuto manifesta la volonta' di comparire, il giudice deve attivare gli strumenti di collegamento o la traduzione

  • art. 146-bis disp. att. cod.proc.pen.

    Norme tecniche e organizzative richiamate per i collegamenti da remoto; il combinato con art.23 disciplina modalita' di partecipazione degli imputati detenuti

  • artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Richiamate come basi normative della nullita' assoluta: la mancata traduzione/partecipazione dell'imputato detenuto che abbia chiesto di comparire integra nullita' assoluta e insanabile

  • art. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamati nel motivo di ricorso relativo alle formalita' dell'impugnazione e alla corretta applicazione delle regole procedurali nei giudizi di appello trattati per iscritto durante la fase emergenziale

  • art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione EDU

    Principi costituzionali e convenzionali sul diritto al contraddittorio e al giusto processo invocati come fondamento della tutela della partecipazione dell'imputato al proprio processo

  • art. 73, d.P.R. 9/10/1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti)

    Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione (reato per cui era stata condannata la ricorrente); non centrale per il vizio procedurale deciso in cassazione ma contestata in primo grado

Massime di principio

  • Se un imputato detenuto manifesta tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza d'appello, la Corte deve assicurare la sua presenza: tramite traduzione in aula o, ove previsto, mediante videoconferenza; l'omissione integra nullità assoluta
  • La richiesta di partecipazione formulata personalmente dall'imputato, se tempestiva, non può essere disattesa per difformità formali: va valutata ed è idonea a far scattare l'obbligo di assicurare la presenza, anche se originariamente il modello normativo prevede la presentazione 'a mezzo del difensore'
  • Nel periodo di norme emergenziali (art. 23 e 23-bis d.l. 137/2020) la forma non partecipata dell'appello è 'ordinaria' salvo che una parte o l'imputato chiedano espressamente la discussione orale o la partecipazione; tali richieste devono essere rispettate secondo i termini e le modalità previste
  • Il giudice non può considerare l'imputato "rinunciante" se dai suoi atti emerge invece la volontà di partecipare (anche se rinuncia alla videoconferenza solo per chiedere la traduzione in presenza); prima di dichiarare l'assenza occorre accertare e raccogliere la volontà effettiva dell'imputato
  • La mancata esecuzione di un provvedimento che dispone la videoconferenza (o la traduzione) quando l'imputato ha chiesto di partecipare configura vizio grave: il processo camerale e la sentenza risultano nulli e insanabili, con conseguente annullamento

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