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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45144/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, depositata il 14/07/2022, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva l'inosservanza dell'art. 76 del d.P.R. n.115/2002 in relazione all'individuazione del periodo d'imposta indicato nell'autocertificazione reddituale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali: la corte ha rilevato che il ricorrente ha depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione invece che presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto applicabili le regole del rito penale (artt. 582 e 583 c.p.p.) e che la mancata osservanza delle forme e dei luoghi di deposito comporta l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    La norma riguarda i contenuti dell'autocertificazione reddituale per il patrocinio a spese dello Stato; nel caso esaminato la questione sostanziale relativa al periodo d'imposta è stata richiamata dal ricorrente ma non esaminata sul merito a causa di un difetto procedurale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Norma richiamata nel procedimento di opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato; contestazione originaria riguardava l'iter previsto da tale disciplina.

  • Codice di procedura penale, art. 582

    Stabilisce il luogo di deposito dell'impugnazione nel procedimento penale (cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento); la Corte ha ritenuto obbligatoria tale forma per i ricorsi relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • Codice di procedura penale, art. 583

    Norme procedurali connesse all'impostazione del deposito delle impugnazioni in sede penale; richiamata a supporto dell'obbligo di deposito nella cancelleria competente.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Collega l'inammissibilità dell'impugnazione all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'atto; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per il difetto del modo/luogo di deposito.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alla cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto equo irrogare la somma di €3.000 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando anche orientamenti costituzionali sulla proporzionalità.

  • Giurisprudenza di Sez. 4: Anyanwu, n. 40478 del 27/09/2023 (Rv. 285068)

    Richiamata per ribadire che nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale in ordine al deposito delle impugnazioni.

  • Giurisprudenza di Sez. 4: Confortino, n. 16616 del 27/02/2019 (Rv. 275571)

    Citata come precedente sul corretto luogo di deposito del ricorso in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • Giurisprudenza di Sez. 4: Messana, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016 (Rv. 265793)

    Ulteriore precedente che conferma l'applicazione delle regole del rito penale ai procedimenti per patrocinio a spese dello Stato.

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di equità nella determinazione delle sanzioni pecuniarie accessorie (valutazione dei profili di colpa per la condanna alla cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale: le impugnazioni devono essere depositate nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582 e 583 c.p.p.).
  • La mancata osservanza delle modalità e del luogo di deposito dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'atto ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; questioni sostanziali (es. corretto periodo d'imposta indicato nell'autocertificazione) non vengono esaminate se sussiste un vizio procedurale insanabile.
  • In caso di inammissibilità per motivi formali è possibile essere condannati alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è essenziale verificare preventivamente la corretta procedura di deposito.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione in materia penale o in materie soggette al rito penale, controllare espressamente quali sono le regole di rito applicabili (civile vs penale) per evitare errori formali irreparabili.
  • Se vi è incertezza sul luogo di deposito, è consigliabile depositare l'atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o, se già depositato altrove, valutare tempestivamente rimedi processuali (se esistono) o il deposito di un nuovo atto nei termini per evitare l'inammissibilità.

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