Cassazione Civile, Ordinanza n. 20656/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società operante nel commercio di autovetture aveva acquistato, in due annualità, numerosi veicoli da una ditta individuale. L’Agenzia delle entrate le aveva notificato distinti avvisi di accertamento chiedendo, ai sensi dell’art. 60bis d.P.R. n. 633/1972, il pagamento dell’IVA non versata dalla cedente, sul presupposto che le cessioni fossero avvenute a prezzi inferiori al valore normale. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo la nullità degli avvisi e dell’atto di appello per difetto di prova della qualifica o delega dei sottoscrittori; (2) violazione degli artt. 14 e 60bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo che la responsabilità solidale del cessionario richiederebbe la prova della sua consapevolezza della frode e che il valore normale andrebbe accertato con parametri di mercato diversi da quelli utilizzati; (3) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 17 della sesta direttiva IVA, assumendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto provare il consapevole coinvolgimento della cessionaria nell’inadempimento della cedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla sottoscrizione degli avvisi, perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito ed era comunque non specificamente confrontata con la ratio della sentenza impugnata; quanto al difetto di sottoscrizione dell’atto di appello, ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto l’esistenza della delega e che tale accertamento non era stato efficacemente censurato. I motivi secondo e terzo sono stati esaminati congiuntamente e respinti: la Corte ha affermato che, nell’ambito dell’art. 60bis d.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione deve provare solo l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e la cessione a prezzo inferiore al valore normale; il cessionario può vincere la presunzione solo con prova documentale di specifiche ragioni oggettive e riferibili alla propria attività economica, non essendo sufficiente una generica documentazione di mercato. È stato inoltre ritenuto corretto il criterio di valutazione del valore normale adottato dal giudice d’appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla sottoscrizione degli avvisi è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente proposta nei gradi di merito e non confrontata con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello.
Il valore normale è il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione; è legittimo il riferimento anche al prezzo di acquisto della cedente.
art. 17 Direttiva 77/388/CEE
È stata richiamata solo per escludere che, nel caso di responsabilità solidale ex art. 60bis, occorra provare il consapevole coinvolgimento del cessionario nell’inadempimento della cedente.
La Corte ha escluso che la controversia riguardasse il diniego del diritto di detrazione per operazione soggettivamente inesistente; la disciplina applicata era quella della solidarietà nel pagamento dell’imposta.
La norma introduce una presunzione relativa di solidarietà del cessionario per l’IVA non versata dal cedente nelle cessioni di beni elencati nel decreto ministeriale, quando il prezzo sia inferiore al valore normale; la prova contraria deve essere documentale e oggettiva.
Nel processo tributario la legittimazione processuale spetta all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La persona preposta al reparto competente è considerata delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- In materia di responsabilità solidale del cessionario ex art. 60bis d.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio provando l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e la cessione a un prezzo inferiore al valore normale.
- La disciplina dell’art. 60bis configura una presunzione relativa di conoscibilità della possibile evasione da parte del cessionario: non è richiesta la prova del suo effettivo dolo o della sua consapevole partecipazione alla frode.
- La prova contraria del cessionario deve essere specifica, documentale e oggettivamente riferibile a concrete ragioni economiche o situazioni di fatto che giustifichino il prezzo inferiore, non essendo sufficiente una generica allegazione di valori di mercato o offerte di terzi.
- Ai fini della determinazione del valore normale, è legittimo fare riferimento anche al prezzo di acquisto del bene da parte del cedente, se coerente con il criterio del prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza.
- Nel processo tributario, la contestazione della sottoscrizione degli atti deve essere specificamente dedotta e confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile o privo di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20449/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20450/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20455/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →