Sentenza del 05/06/2015 n. 11646 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la richiesta di pagamento della maggiore imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, relativa al periodo 7 marzo 2003–6 marzo 2004. Ha sostenuto: che la concessione geotermica non fosse più statale dopo il trasferimento di competenze alle Regioni; che non fossero applicabili alle concessioni geotermiche gli adeguamenti e le rivalutazioni generali dei canoni concessori; e che la sentenza d'appello fosse insufficientemente motivata. La Regione ha proposto ricorso incidentale contestando l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta è l'utilizzo di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, non necessariamente il rilascio della concessione da parte di un'autorità statale. Ha ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche le rivalutazioni generali dei canoni, in assenza di un'espressa esclusione normativa, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione normativa. È stata invece confermata la disapplicazione delle sanzioni, poiché il complesso e stratificato quadro normativo determinava obiettiva incertezza sull'an e sul quantum dell'imposta. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1
"imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato"
La norma individua il tributo regionale applicabile all'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato situati nel territorio regionale.
Richiamata dalla società per contestare l'esistenza del presupposto dell'imposizione; la Corte ha tuttavia ritenuto decisivo l'utilizzo oggettivo del bene pubblico.
D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1, e L.R. Toscana n. 88 del 1988
Il trasferimento alla Regione delle competenze sul rilascio delle concessioni geotermiche non ha eliminato, secondo la Corte, il presupposto impositivo collegato alla natura del bene utilizzato.
D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5, e D.M. n. 258 del 1998
"canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato"
Le disposizioni hanno portata generale e consentono la rivalutazione anche dei canoni relativi alle concessioni geotermiche, non essendo prevista un'esclusione espressa.
L. n. 537 del 1993, art. 10, comma 2
Ha sostituito il precedente criterio di rivalutazione biennale dei canoni concessori con un criterio annuale, applicabile anche alle concessioni geotermiche.
L. n. 724 del 1994, art. 32, comma 1
Ha previsto un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione dei canoni relativi ai beni patrimoniali dello Stato concessi a privati, categoria nella quale rientrano le concessioni geotermiche.
D.Lgs. n. 22 del 2010, artt. 1, comma 6, e 16, comma 7
"le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale"
La disciplina successiva conferma la rilevanza pubblicistica delle risorse geotermiche e il criterio della rivalutazione annuale dei canoni.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando ricorre un'obiettiva incertezza sulla portata e sull'applicazione delle norme tributarie.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una totale omissione di elementi decisivi o di una deficienza logica complessiva, non quando la parte dissenta dalla valutazione giuridica o probatoria del giudice.
Massime di principio
- Per le imposte collegate all'utilizzo di beni demaniali, il presupposto può dipendere dalla natura pubblica del bene e dal suo effettivo utilizzo, non necessariamente dall'autorità che ha rilasciato la concessione.
- Il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato a una Regione non comporta automaticamente la trasformazione della natura pubblica del bene né l'esenzione dal tributo, salvo una specifica previsione normativa.
- Le norme generali sulla rivalutazione dei canoni concessori si applicano anche a settori speciali, come quello geotermico, quando non esista un'espressa disciplina derogatoria o un'esclusione chiara.
- La complessità, stratificazione o contraddittorietà della normativa può giustificare la disapplicazione delle sanzioni, anche se l'imposta principale resta dovuta.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione delle norme o dei fatti: la censura sulla motivazione deve evidenziare una reale omissione decisiva o una contraddizione logica radicale.
- La reciproca soccombenza, derivante dal rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale, può giustificare la compensazione delle spese.
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