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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24167/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari dei contribuenti limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, ritenendole dovute. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di liquidazione relativi a imposte di donazione, ipotecaria e catastale emessi in relazione a una sentenza civile ex art. 2932 c.c. che aveva trasferito un immobile tra due contribuenti. Il giudice tributario di appello aveva confermato l'annullamento parziale degli avvisi, ritenendo che si fosse verificata una simulazione nell'intestazione del bene, con emersione dell'effettivo proprietario, e che non vi fossero i presupposti per una donazione tassabile; aveva inoltre ritenuto che, per effetto della franchigia prevista per i trasferimenti tra coniugi, non fossero dovute in misura proporzionale neppure le imposte ipotecaria e catastale, da determinarsi assumendo come base imponibile pari a zero. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, art. 1 della Tariffa allegata, e del d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, lett. a), conv. in l. n. 286 del 2006, sostenendo che la disciplina della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale ha natura autonoma rispetto alle condizioni di applicabilità delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, sicché l'esenzione o la franchigia previste per queste ultime non escludono l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 2, commi 1 e 2

    L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

    La base imponibile dell'imposta ipotecaria è determinata per relationem rispetto alle imposte parametro, ma ciò non esclude la tassazione autonoma del trasferimento quando l'atto sia esente o soggetto a imposta fissa ai fini delle imposte parametro.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 1

    Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2

    La base imponibile dell'imposta catastale rinvia al valore determinato ex art. 2 del medesimo decreto.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2

    È richiamato nel motivo di ricorso quale norma la cui corretta applicazione impone di ritenere autonoma la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale rispetto all'esenzione o alla franchigia delle imposte parametro.

  • d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, lett. a), conv. in l. n. 286 del 2006

    La franchigia prevista per le donazioni tra coniugi non incide sull'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza civile di trasferimento costituisce il presupposto traslativo richiamato ai fini dell'imposizione ipotecaria e catastale.

Massime di principio

  • Le imposte ipotecaria e catastale hanno una disciplina della base imponibile che, pur rinviando a quella dell'imposta di registro o delle imposte sulle successioni e donazioni, mantiene una rilevanza autonoma del trasferimento immobiliare ai fini della tassazione.
  • L'esenzione dall'imposta di registro o dalle imposte sulle successioni e donazioni, così come la soggezione in misura fissa o la franchigia prevista per tali imposte, non esclude di per sé l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale, quando il presupposto traslativo sia integrato.
  • In presenza di un atto traslativo immobiliare, il giudice deve verificare separatamente la debenza delle imposte parametro e delle imposte ipotecaria e catastale, non potendo confondere il regime di esenzione o franchigia della prima con la base imponibile delle seconde.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originaria impugnazione del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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