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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08612/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha riclassato un'unità immobiliare, originariamente denunciata in categoria E/3 dalla società contribuente, in categoria D/1 quale opificio industriale, ritenendo che l'impianto di depurazione delle acque reflue avesse caratteristiche compatibili con il gruppo D e non con il gruppo E. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che il bene dovesse restare in categoria E/3 o comunque E/9, e che il perseguimento del lucro non fosse criterio idoneo a distinguere tra immobili del gruppo D e del gruppo E; ha inoltre dedotto che, dopo la modifica del 2011 dell'art. 154 d.lgs. 152/2006, nel servizio idrico integrato sarebbe fisiologica l'assenza di un utile oggettivo. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, perché il bene sarebbe stato in precedenza censito in E/9 e l'Ufficio non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni del mutamento di classamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue, pur destinati a un servizio pubblico, rientrano nel gruppo D quando l'attività svolta ha natura economica e si svolge secondo criteri essenzialmente imprenditoriali, con copertura dei costi e del capitale investito tramite tariffe. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, osservando che la rettifica del classamento era adeguatamente motivata sulla base degli elementi tipologici e fattuali dichiarati dalla stessa società e che la precedente classificazione in E/9 non poteva prevalere sulla corretta qualificazione tecnico-giuridica del bene. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di definizione accelerata di ricorso manifestamente infondato, le ha applicato anche le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    è la norma processuale che delimita i motivi di ricorso; la Corte esclude la sussistenza delle dedotte violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    non risulta violato perché la censura sul mancato esame dell'eccezione relativa all'assenza di lucro oggettivo è stata considerata infondata.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato per ribadire che non si classificano le unità immobiliari costruite per speciali esigenze di attività industriali o commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

  • art. 154 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura non lucrativa del servizio, ma la Corte afferma che la sua disciplina non esclude la natura economica dell'attività di depurazione.

  • L. n. 481/1995

    invocata dalla ricorrente nel tentativo di negare il rilievo del lucro quale criterio classificatorio, ma non ritenuta decisiva.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    stabilisce che la rendita degli opifici e dei fabbricati speciali è determinata con stima diretta per singola unità.

  • d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286

    prevede che nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad usi diversi quando abbiano autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente a una somma ulteriore, applicata dalla Corte in ragione della manifesta infondatezza del ricorso definito con il rito accelerato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è il rito di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati; la Corte sottolinea che, essendo la decisione conforme alla proposta, opera la disciplina sanzionatoria prevista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231

    richiamato come parametro per gli opifici e fabbricati costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali.

  • art. 9, comma 10, l. n. 36/1994

    richiamato indirettamente quale base normativa dei principi di efficacia ed economicità del servizio idrico integrato.

  • art. 141 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato come disciplina del servizio idrico integrato, valorizzata per affermarne la rilevanza economica.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale, le unità immobiliari del gruppo E sono tipizzate in modo analitico e non consentono un'estensione generalizzata a tutti gli immobili destinati a fini pubblici o di interesse generale.
  • Un immobile non può essere iscritto in categoria E se, per caratteristiche tipologico-funzionali, costruttive e dimensionali, è destinato a un'attività commerciale o industriale dotata di autonomia funzionale e reddituale.
  • La destinazione dell'attività a un servizio pubblico non esclude di per sé la natura economica dell'attività svolta, quando essa sia organizzata secondo criteri imprenditoriali e finanziata mediante tariffe idonee alla copertura dei costi e del capitale investito.
  • Nel giudizio di cassazione, la precedente classificazione catastale del bene non prevale sulla corretta qualificazione tecnico-giuridica risultante dagli elementi fattuali e normativi applicabili.
  • La motivazione della rettifica catastale è sufficiente quando l'Ufficio espliciti gli elementi tipologici e fattuali che giustificano il diverso classamento; non è necessario che si attribuisca decisivo rilievo alla storia classificatoria precedente del bene.
  • In un ricorso definito come manifestamente infondato all'esito del rito accelerato, la soccombenza può comportare, oltre alle spese, anche le conseguenze economiche ulteriori previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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