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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27966/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una lavoratrice che, avendo prestato attività dal febbraio 2014 al dicembre 2015 tramite contratti di somministrazione presso un'impresa utilizzatrice, chiedeva il riconoscimento di un superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive. In primo grado il Tribunale le aveva riconosciuto il III livello del CCNL Anaste e condannato l'utilizzatrice al pagamento delle differenze. In appello la società utilizzatrice ha ottenuto la riforma della decisione, deducendo che la lavoratrice aveva già definito con la somministratrice un giudizio identico mediante transazione e che tale accordo dovesse spiegare effetti estensivi anche nei confronti della condebitrice solidale ex art. 1304 c.c. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1304 c.c., sostenendo che la transazione con la somministratrice non poteva essere estesa all'utilizzatrice perché la solidarietà non sarebbe realmente sussistita, o comunque perché la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente il contenuto di un diverso giudizio senza verificare l'effettiva situazione giuridica e la volontà negoziale; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., che assumeva ritualmente proposta e riproposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non individuasse un vero error in iudicando, ma mirasse a ottenere una diversa valutazione degli atti processuali e del contenuto della transazione, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato la natura solidale dell'obbligazione dell'utilizzatore ex art. 23, comma 3, d. lgs. n. 276 del 2003, nonché l'oggetto dell'accordo transattivo e la volontà della condebitrice di profittarne ai sensi dell'art. 1304 c.c. Sul secondo motivo ha affermato che la deduzione di omessa pronuncia era priva di adeguata specificazione: la ricorrente non aveva indicato i contenuti dell'atto introduttivo idonei a dimostrare la rituale proposizione della domanda di arricchimento senza causa, limitandosi a richiamare note conclusive, e non aveva neppure chiarito in modo preciso e inequivoco la riproposizione della domanda in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    La transazione del creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto verso gli altri se questi non dichiarano di volerne profittare; la Corte valorizza la natura solidale del debito e l'accertamento dell'adesione della condebitrice all'effetto estensivo.

  • art. 23, comma 3, d. lgs. n. 276 del 2003

    L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori trattamenti retributivi e contributi previdenziali.

  • art. 23, comma 6, d. lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente come titolo di una diversa responsabilità esclusiva dell'utilizzatore, ma la Corte non vi ravvisa un errore di diritto censurabile nei termini proposti.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia integra vizio denunciabile solo se il motivo espone con precisione i fatti processuali e il contenuto delle domande effettivamente introdotte e riproposte.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa, se proposta in via subordinata, deve risultare ritualmente introdotta e poi specificamente riproposta in appello; non basta un richiamo generico nelle conclusioni.

  • art. 414 c.p.c.

    L'atto introduttivo del rito del lavoro deve contenere la domanda: le note conclusive non sono idonee a introdurre una nuova domanda.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni assorbite o non accolte devono essere riproposte in modo chiaro e inequivoco nel giudizio di appello, altrimenti si presumono rinunciate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene utilizzato come base formale per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti prima dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di obbligazioni solidali, la transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori può estendersi agli altri solo nei limiti dell'art. 1304 c.c. e quando l'accordo abbia riguardo al medesimo debito solidale; la verifica della volontà di profittarne e dell'oggetto dell'accordo è centrale, ma la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del contenuto degli atti e della transazione.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire al giudizio di merito una diversa lettura degli atti processuali o negoziali; se la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto e di interpretazione degli atti, la critica deve individuare un vero errore di diritto o un vizio processuale specifico.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di dove e come la domanda sia stata introdotta nel giudizio di primo grado e di come sia stata riproposta in appello; il semplice richiamo alle conclusioni finali non basta a dimostrare una domanda ritualmente devoluta.
  • Nel rito del lavoro, una domanda nuova non può essere introdotta con le note conclusive; inoltre, le questioni assorbite o non esaminate devono essere riproposte in appello in modo espresso, chiaro e inequivoco, pena la presunzione di rinuncia.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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