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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44230/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente lamentava: 1) vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con riferimento a precedenti condanne già soggette a sospensione e a un procedimento di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione; 2) violazione di legge processuale e irregolarità nella trattazione delle udienze del 7 gennaio e 22 marzo 2022 (uso improprio del rito cartolare/camerale, rinvii fissati in date incompatibili, nomina di difensore d'ufficio e mancata notificazione a difensore di fiducia); 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle generiche/attenuanti atipiche, nonostante il comportamento processuale e l'osservanza della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il processo d'appello fosse trattato nella forma orale/camerale prevista dalle norme vigenti per le udienze fissate nelle date indicate e che, anche se il rinvio accordato inizialmente (7 gennaio -> 22 marzo 2022) fosse poco compatibile con l'esigenza difensiva, ciò non abbia cagionato un pregiudizio idoneo a integrare lesione delle prerogative difensive. La Corte ha inoltre osservato che la sussistenza di due precedenti condanne già favorevoli alla sospensione della pena osta, di per sé, a una nuova concessione del beneficio ai sensi della normativa processuale citata, salvo che la continuazione non sia effettivamente riconosciuta in sede di esecuzione (circostanza non provata). Le censure sulla mancata comunicazione al difensore di fiducia e sulla procedura sono state ritenute infondate: non sussisteva un legittimo impedimento del difensore e l'attività del difensore d'ufficio non ha arrecato pregiudizio. Quanto alle attenuanti atipiche, la Corte ha valutato che l'osservanza degli obblighi cautelari non sia elemento idoneo, da solo, a giustificare l'applicazione di attenuanti atipiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (richiamata la pronuncia di cui all'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (traffico/uso di sostanze stupefacenti); è il titolo della imputazione oggetto del giudizio.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 1 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Regolamenta la possibilità di trattare i procedimenti con modalità semplificate/cartolari durante il periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non si applicassero al processo in esame per ragioni temporali e per la natura della fissazione dell'udienza.

  • D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 2

    "[L]e disposizioni di cui ... all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 10 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022"

    La norma esclude l'applicazione del rito cartolare per le udienze fissate in quel periodo, giustificando la qualificazione della trattazione come orale/camerale.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Riferimento in tema di cumulazione delle pene e calcolo degli effetti della continuazione; considerato nella valutazione che la eventuale continuazione non avrebbe fatto superare determinate soglie rilevanti.

  • Codice penale, artt. 163 e 164 (richiamati)

    Richiamati come limiti/soglie rilevanti ai fini dell'applicabilità di particolari conseguenze sanzionatorie: la Corte ha osservato che, secondo la difesa, la continuazione invocata non avrebbe portato al superamento di tali soglie.

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Norma che consente la nomina di difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eventuale eccentricità della nomina rispetto alla forma di trattazione scelta, atteso che il difensore d'ufficio non ha prodotto attività difensiva differente.

  • Codice di procedura penale, art. 164 (richiamato nel testo come art. 164 cod. proc. pen.)

    Nel contesto la norma è stata richiamata come criterio che osterebbe alla nuova concessione del beneficio di sospensione condizionale in presenza di precedenti beneficiare già accordati; la Corte ha ritenuto che l'esistenza dei precedenti sospesi impedisse, di regola, una nuova concessione salvo riconoscimento di continuazione in sede di esecuzione.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La decisione discrezionale di non concedere un rinvio non integra automaticamente violazione delle prerogative difensive: occorre dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla mancata dilazione.
  • Se per la data iniziale del procedimento la normativa esclude l'applicazione del rito cartolare, la trattazione orale/camerale è legittima anche se successivamente si prospettano questioni di calendario; la qualificazione del rito dipende dalla normativa temporale applicabile.
  • La sussistenza di precedenti condanne già favorite dalla sospensione della pena ostacola, di regola, la concessione di una nuova sospensione condizionale per fatti successivi, salvo che in sede di esecuzione non venga effettivamente riconosciuta la continuazione che modifichi la situazione soggettiva del condannato.
  • La mancata notifica al difensore di fiducia non costituisce sempre vizio rilevante quando il difensore era a conoscenza dell'udienza e non ha prodotto prova di un legittimo impedimento; la nomina di difensore d'ufficio è irrilevante se non ha determinato un concreto pregiudizio difensivo.
  • Per il riconoscimento di attenuanti atipiche non è sufficiente dimostrare il mero rispetto di obblighi imposti da misura cautelare: è necessario che emergano elementi qualificanti e non scontati che giustifichino una riduzione particolare della pena.

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