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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44019/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva inflitto la pena di 3 anni di reclusione e €18.000 di multa per detenzione illecita di stupefacenti (cocaina e hashish) e che aveva ordinato la confisca del denaro sequestrato. Il ricorrente deduceva travisamento fattuale, errata interpretazione di diritto, contraddittorietà motivazionale e che i documenti prodotti dimostravano la lecita provenienza del denaro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e non viziosamente motivata la decisione del Tribunale circa la confisca del denaro, avendo il giudice valorizzato la sproporzione tra la somma e il reddito familiare, l'assenza di giustificazioni probatorie sulla provenienza lecita del denaro e le ammissioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio. Le deduzioni difensive in memoria sono state ritenute prive di valore probatorio e superate dalla motivazione del giudice del patteggiamento. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e ordinata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale che incrimina la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; fondamento della condanna per detenzione di cocaina e hashish

  • art. 17 e art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamate per escludere l'autorizzazione o le ipotesi di esclusione previste dalla legge: il possesso era ritenuto illecito e non ricompreso in previsioni autorizzatorie

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Regolamentano il patteggiamento, procedura con cui è stata definita la responsabilità e comminata la pena

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento quando la misura di sicurezza è stata oggetto dell'accordo tra le parti; richiamato nel ragionamento sull'ammissibilità del ricorso

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Disciplina generale dei motivi di nullità e vizio di motivazione in cassazione; richiamata come parametro per i vizi di motivazione impugnabili

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione tra beni e redditi: applicata al caso per giustificare la confisca del denaro in assenza di prova di lecita provenienza

  • art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Rinvio all'art. 240-bis cod. pen. per le ipotesi di confisca connesse ai reati di stupefacenti; utilizzato per inquadrare la confisca operata dal Tribunale

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Ha introdotto il rinvio all'art. 240-bis in materia di confisca per i reati di cui al DPR 309/1990; citato nel contesto della normativa applicabile

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Precedente disciplina speciale sulla confisca poi abrogata e sostituita dal rinvio all'art. 240-bis

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Riferimento costituzionale alla necessità di motivazione; utilizzato per sostenere che la confisca è rilevante come ipotesi di illegalità della misura di sicurezza quando manchi motivazione

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per vizi di motivazione nella disciplina generale (art. 606 c.p.p.); la possibilità di impugnare è invece più limitata quando la misura di sicurezza sia frutto dell'accordo (art. 448, comma 2-bis).
  • Per la confisca di somme di denaro in reati di stupefacenti si applica il rinvio all'art. 240-bis c.p.; la confisca può essere disposta anche se il denaro non è provato essere provento diretto della cessione, quando sussiste sproporzione con il reddito e manca una giustificazione lecita.
  • Il giudice può ritenere insufficienti documenti e memorie difensive se privi di valore probatorio o non corroborati; ammissioni o dichiarazioni rese dall'imputato in fase di interrogatorio possono essere valorizzate per fondare la misura ablativa.
  • La prova della lecita provenienza di denaro è a carico dell'imputato: se non emergono giustificazioni concrete e documentate, la confisca per sproporzione è giustificabile.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e determinare condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende.

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