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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44016/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione di Termini Imerese che aveva rigettato la istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione n. 152/98 emessa nei confronti dell'immobile costruito abusivamente e già oggetto di condanna penale (sentenza del Pretore di Termini Imerese 29/09/1992, divenuta irrevocabile il 13/07/1993). Il ricorrente aveva chiesto la revoca/sospensione sulla base di una domanda di condono edilizio (prot. n. 2415 del 23/02/1995) e di una perizia giurata ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 16/2016, sostenendo che sussisterebbe il silenzio-assenso ed un titolo abilitativo in sanatoria imminente. In primo tempo il Tribunale di Termini Imerese (16/06/2020) aveva revocato l'ordine di demolizione ritenendo la perizia efficace come titolo; la Procura aveva impugnato tale ordinanza in Cassazione, la quale (sentenza n. 2284/2020) annullò l'ordinanza di revoca e stabilì che la perizia giurata di parte non poteva costituire titolo abilitativo essendo quid novi, richiedendo al giudice l'accertamento della legittimità del titolo in sanatoria; inoltre la Corte evidenziò che l'opera insisteva sulla fascia di tutela marittima dei 150 metri (inedificabilità assoluta). Il ricorso attuale contestava l'insanabilità parziale dell'opera e la valutazione tecnica sulla distanza dalla costa, lamentando omissioni e contraddizioni nella motivazione e chiedendo valorizzazione della consulenza tecnica depositata dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione: il Collegio ha confermato i principi già richiamati nella precedente sentenza di annullamento (che aveva ritenuto la perizia di parte inidonea a costituire titolo abilitativo perché quid novi) e ha ribadito che il giudice penale deve valutare la legittimità del titolo in sanatoria secondo i principi della legislazione statale. Le censure del ricorrente sono state ritenute infondate: la prima doglianza (che l'opera non pregiudicherebbe la fruizione del mare e quindi sarebbe sanabile) attiene a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità; la documentazione in atti indicava che il 10% della superficie ricadeva nella fascia dei 150 metri e che una demolizione parziale avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio; la seconda doglianza è in contrasto con la statuizione sulla inidoneità probatoria degli accertamenti tecnici di parte già in precedenza enunciata. La Corte ha altresì richiamato il principio di prevalenza della normativa statale sui titoli abilitativi rispetto alla disciplina regionale (anche in Regione a statuto speciale) e l'impossibilità di sanare opere in zona di inedificabilità assoluta per vincolo paesaggistico/statale.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    istanza di revoca o sospensione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

    norma procedurale che disciplina l'istanza del soggetto interessato per la revoca o sospensione di provvedimenti esecutivi; applicata come titolo procedurale dell'istanza dell'istante

  • art. 28 L.R. n. 16/2016

    perizia giurata ex art. 28 L.R. n. 16/2016

    la perizia giurata di parte non può automaticamente costituire titolo abilitativo: se depositata in fase esecutiva costituisce quid novi e non è idonea a legittimare l'opera senza il controllo di legittimità del giudice

  • art. 39 L. n. 724/1994

    domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della L. n. 724/1994

    richiamata come atto amministrativo presentato in funzione di sanatoria, ma la semplice presentazione della domanda non esonera dal necessario accertamento della legittimità del titolo

  • art. 15, comma 1, lett. a) L.R. n. 78/1976

    fascia di rispetto marittimo dei 150 metri

    la disciplina regionale che prevede deroghe non può incidere sulla normativa statale che determina inedificabilità assoluta per vincolo paesaggistico; la presenza dell'opera nella fascia dei 150 m rende l'immobile insanabile secondo la normativa statale

  • art. 117, comma 2 Cost.

    richiamato per riaffermare la competenza statale esclusiva in materie quali la sicurezza statica degli edifici e la normativa antisismica, che prevalgono sulla disciplina regionale in tema edilizio

  • sentenza Corte Costituzionale n. 303/2003

    richiamata per il principio secondo cui, pur riconoscendo alla Regione Siciliana competenza primaria in materia urbanistica, la disciplina statale dei titoli abilitativi e delle relative garanzie prevale; la deroga regionale non può estendersi a materie quali la normativa antisismica

  • art. 629 cod. proc. pen.

    possibile istanza di revisione del processo ex art. 629 cod. proc. pen.

    la Corte osserva che una perizia sopravvenuta o ignorata nella decisione potrebbe al più costituire motivo per un'istanza di revisione, non per costituire titolo in sede di esecuzione

Massime di principio

  • Il giudice penale dell'esecuzione è obbligato a valutare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria; non può limitarsi ad accogliere perizie giurate di parte senza verifiche di legge.
  • Una perizia tecnica giurata prodotta dalla difesa, se costituisce 'quid novi', è inidonea a creare un titolo abilitativo pienamente efficace in fase esecutiva; tale elemento può eventualmente consentire rimedi straordinari (es. revisione) ma non l'automatica revoca dell'ordine di demolizione.
  • La normativa statale in materia di titoli abilitativi e di disciplina antisismica prevale sulla normativa regionale anche nelle regioni a statuto speciale quando si tratta di materie attinenti alla sicurezza degli edifici e ai limiti di inedificabilità per vincoli statali.
  • Opere ricadenti nelle fasce di inedificabilità assoluta (es. 150 metri dalla battigia con vincolo paesaggistico) sono normalmente insanabili; la sanabilità parziale è spesso impraticabile se la demolizione parziale compromette la stabilità dell'intero manufatto.
  • Le contestazioni basate su valutazioni di fatto (es. se l'immobile ostacoli o meno la fruizione del mare) non sono sindacabili in sede di legittimità e devono essere affrontate con mezzi di prova adeguati nel giudizio di merito.
  • Chi intende fondare la revoca o sospensione di un ordine di demolizione deve produrre titoli amministrativi idonei e non meramente perizie di parte; l'assenza di un titolo valido comporta il rigetto dell'istanza e possibili sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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