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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44021/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 280 c.2 in relazione all'art. 278 c.p.p., sostenendo che la custodia cautelare in carcere è applicabile solo per reati con massima pena non inferiore a cinque anni e che, considerata l'attenuante ex art. 62 n.4 per il furto di modico valore, la fattispecie sarebbe riconducibile ad una cornice edittale inferiore (art. 624 c.1 c.p.); (2) violazione dell'art. 275 c.1-2 c.p.p. per mancata motivazione sulla necessaria proporzione della misura rispetto all'entità del fatto e alla pena applicabile; (3) violazione dell'art. 275 c.2-bis c.p.p. in relazione agli artt. 163 e 133 c.p. per non aver valutato la concessione della sospensione condizionale della pena e per aver ritenuto inoperante il limite dei tre anni in assenza di domicilio idoneo; (4) violazione dell'art. 275 c.3 c.p.p. per omessa valutazione della idoneità di misure coercitive o interdittive meno afflittive, anche se cumulate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'attenuante possa impedire l'applicazione della custodia: il reato contestato (art. 625 c.1 n.2 c.p.) legittima la misura a prescindere dall'aggravante contestata e la valutazione dell'attenuante è stata ritenuta proposta tardivamente senza elementi oggettivi sul valore della refurtiva. Sul secondo motivo ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la necessità della custodia cautelare, richiamando gli arresti ripetuti e il quadro personale dell'indagato (assenza di fissa dimora, alias, assuntore di stupefacenti) e l'improbabilità di una prognosi favorevole per misure meno afflittive o per la sospensione condizionale. Sul terzo motivo ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione specifica sulla inidoneità di misure meno afflittive ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 275 c.2-bis e che la mancata concessione della sospensione condizionale sia valutazione di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. Sul quarto motivo ha confermato che sono state valutate e motivate l'inidoneità delle misure non detentive. Conclusione: ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 c.1 n.2 c.p.

    Nella specie la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata rientri nell'ambito di applicazione della misura custodiale indipendentemente dall'aggravante; il reato di cui all'art. 625 c.1 n.2 consente l'applicazione della custodia cautelare.

  • art. 624 c.1 c.p.

    Citato dal ricorrente come possibile cornice edittale più favorevole se dovesse applicarsi l'attenuante per modico valore; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse adeguatamente documentata e non idonea ad ostare alla misura cautelare.

  • art. 61 n.5 c.p.

    Aggravante richiamata nell'imputazione; la sua presenza non era necessaria per giustificare la misura cautelare, secondo la Corte.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Attenuante per modico valore invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la deduzione tardiva e priva di elementi fattuali certi sul valore del bene, quindi non idonea a escludere la custodia.

  • art. 274 lett. b) e c) c.p.p.

    Richiamati come esigenze cautelari che giustificano la misura (pericolo di fuga e di reiterazione); la Corte ha ritenuto che dal quadro personale e criminale emergessero tali esigenze.

  • art. 280 c.2 c.p.p. in relazione ad art. 278 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere limiti applicativi della custodia in carcere; la Corte ha escluso la rilevanza della contestata attenuante ai fini di impedire l'applicazione della misura, confermando la correttezza dell'operato del giudice a quo.

  • art. 275 c.1-3 c.p.p. (e c.2-bis c.p.p.)

    Norme sulle misure cautelari e sulla necessità di motivare l'inidoneità di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione specifica e congrua sulla inidoneità delle misure alternative e sulla impossibilità di applicare misure domiciliare per l'assenza di un luogo idoneo.

  • art. 163 e art. 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla sospensione condizionale della pena (art.163) e al calcolo della pena (art.133); la Corte ha ritenuto che la mancata concessione della sospensione sia valutazione di merito e non censurabile in sede di legittimità quando adeguatamente motivata.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37099 del 08/07/2021, Rv. 282017-02

    Precedente citato sul tema della motivazione richiesta quando si dichiari operante l'inoperatività del limite dei tre anni per la custodia in carcere: il giudice deve motivare specificamente l'inadeguatezza di ogni misura meno afflittiva; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tale motivazione fosse presente.

Massime di principio

  • La custodia cautelare in carcere può essere applicata anche quando siano contestate aggravanti o attenuanti: la verifica del quadro edittale e delle circostanze di fatto è una valutazione che può non precludere la misura se non è provato in modo netto il valore o l'effetto attenuante.
  • Il giudice deve fornire motivazione specifica e congrua sull'inidoneità delle misure meno afflittive; l'assenza di domicilio idoneo e il quadro personale (assenza di fissa dimora, precedenti ripetuti, tossicodipendenza) sono elementi rilevanti a giustificare la custodia.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è, in buona parte, una valutazione di merito e non è sindacabile in Cassazione quando il giudice ha motivato adeguatamente la decisione.
  • Eccepire in sede di cassazione questioni di attenuanti o sul valore della refurtiva senza averle dedotte e documentate nei gradi precedenti rischia di essere inefficace: elementi nuovi e non verificabili in sede cautelare non sono decisivi.
  • La proporzionalità della misura deve risultare dalla motivazione: quando il Tribunale illustra comportamenti ripetuti in breve tempo e un quadro personale che indica pericolosità (fuga o reiterazione), la custodia può risultare proporzionata e necessaria.

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