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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento del GIP di Livorno. Fatti: Catola, alla guida di una Skoda, effettuando retromarcia per entrare in un garage, urtava il velocipede condotto da Ricciardi Alfonso, il quale impegnava comunque la carreggiata nonostante la presenza di pista ciclabile; ne derivavano lesioni personali con prognosi superiore a 40 giorni. L'imputato era stato giudicato responsabile ai sensi dell'art. 590-bis c.p. e gli era stata riconosciuta l'attenuante della gravità ridotta, con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), pena sostituita in euro 2250,00 e sospensione della patente per 6 mesi. Motivi di ricorso: (1) violazione di legge per inosservanza e mancata applicazione dell'art. 218 C.d.S.; (2) omessa o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato sul merito. Ha richiamato il principio secondo cui le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto alla pena e non rientrano nei limiti dell'accordo di patteggiamento; ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che consente al giudice, in assenza delle aggravanti previste, di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca. Quanto alla motivazione della sospensione applicata con il patteggiamento, la Corte ha ritenuto che, quando la misura è modesta o prossima al minimo edittale, sia sufficiente una motivazione implicita o la semplice menzione della congruità/adeguatezza della sanzione. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato la decisione di merito (applicazione della pena e sospensione della patente) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; la sentenza impugnata è un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ed è suscettibile di ricorso per i motivi consentiti e per questioni relative alle sanzioni amministrative accessorie secondo art. 606 c.p.p.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime: è il reato contestato all'imputato; riconosciuta l'attenuante di cui al comma 7

  • art. 154 comma 3 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Richiamato come violazione commessa dall'imputato (omissione di precedenza durante la manovra di retromarcia)

  • art. 182 C.d.S.

    Norma richiamata come addebito in capo alla vittima (Ricciardi) per aver impegnato la carreggiata nonostante l'esistenza di una pista ciclabile

  • art. 222 comma 2 d.lgs. 285/1992

    Disciplina della revoca/sospensione della patente: interpretata alla luce della Corte Costituzionale n. 88/2019 come permettente la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

  • art. 218 C.d.S.

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla sua mancata applicazione rispetto alla sanzione amministrativa contestata

  • Sentenza Corte Cost. n. 88/2019

    Dichiarata l'illegittimità della norma che impediva al giudice, nel patteggiamento, di sostituire la revoca della patente con la sospensione per i reati stradali non aggravati; riconosce il potere valutativo del giudice per applicare la sospensione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4 n. 2278/1998, n. 35670/2007, n. 21194/2012, Sez. F. n. 24023/2020)

    Principio secondo cui, nel patteggiamento, la motivazione della sanzione amministrativa accessoria può essere implicita o sintetica quando la misura è modesta o prossima al minimo edittale; bastano menzione di adeguatezza o congruità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile anche per censurare la motivazione delle sanzioni amministrative accessorie, secondo la disciplina generale dell'art. 606 c.p.p.
  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) hanno natura autonoma rispetto alla pena e il giudice le applica indipendentemente dall'accordo delle parti nel patteggiamento.
  • A seguito della sentenza Corte Cost. n. 88/2019, in assenza delle aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice può valutare la sospensione della patente in alternativa alla revoca; non esiste automatismo della revoca.
  • Nelle sentenze di patteggiamento, se la sospensione della patente è modesta o prossima al minimo edittale, la motivazione può essere implicita o sintetica e ciò è di norma sufficiente a reggere un controllo di legittimità.
  • Contestare la mancata applicazione di norme del Codice della Strada richiede dimostrare che l'erronea applicazione abbia inciso sul concreto esercizio del potere decisorio del giudice, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata dalla Corte.

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