Cassazione Penale, Sentenza n. 44018/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. lamentando un "errore di fatto" della sentenza n. 38070/21 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per cassazione. Il motivo centrale è che la Sezione Terza non avrebbe valutato che, dopo il deposito dei motivi di appello ma prima della decisione d'appello, era intervenuta una sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati che aveva riqualificato i fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90; tale sentenza irrevocabile, secondo la difesa, costituiva elemento sopravvenuto da acquisire e valutare (ex art. 238-bis c.p.p., artt. 187 e 192 c.p.p.) e avrebbe dovuto condurre alla derubricazione/assoluzione del ricorrente per il reato associativo più grave. Inoltre si contestava che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la incompatibilità della contestazione (art. 609, comma 2 c.p.p.) e/o che fosse annullata con rinvio per nuova qualificazione; si deduceva altresì che la Corte di Cassazione aveva erroneamente qualificato come "generico" e non proposto in appello il motivo di derubricazione, mentre la difesa affermava di aver sollevato la questione nel primo momento utile in udienza e di non poterla proporre nel mero atto di appello perché la irrevocabilità era sopravvenuta dopo il deposito dei motivi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non fosse un errore di fatto nella accezione rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. (ossia una svista o equivoco percettivo sugli atti interni), ma piuttosto questioni di valutazione, interpretazione e diritto non sindacabili con il rimedio straordinario. La Corte ha confermato che la questione di riqualificazione non era stata sviluppata nei motivi di appello (la proposta di modifica del titolo di reato era stata avanzata nell'ambito di una proposta di concordato legittimamente respinta, e comunque l'accesso al concordato è precluso per le fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90). Quanto alla dedotta incompatibilità dei giudicati, la Corte ha ritenuto che si trattasse di censura valutativa e di diritto non proponibile con il rimedio straordinario. È stata rigettata anche la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
Distinzione tra le diverse fattispecie previste dal comma 1-2 (associazione finalizzata al traffico/produzione) e il comma 6 (fattispecie autonoma, più lieve). Nel caso si discute la possibile derubricazione dalla più grave alla più lieve in ragione di giudicati sopravvenuti.
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Regola la proposta di concordato; la Corte ha richiamato che per le fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90 l'accesso al concordato è precluso (rinvio all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.), e che la proposta di concordato in udienza era stata legittimamente respinta.
Codice di procedura penale, art. 625-bis
Norma che disciplina il ricorso straordinario per 'errore di fatto'. La Corte ha interpretato la norma nel senso che rilevano solo gli errori percettivi (svista/equivoco sugli atti) che avrebbero prodotto una decisione diversa; errori di valutazione o di diritto non sono rimediabili con questo mezzo.
Codice di procedura penale, art. 609, comma 2
Consente la rilevazione d'ufficio di questioni rilevabili in ogni stato e grado; tuttavia la Corte ha considerato la doglianza inerente all'art. 609 come questione di diritto/valutazione non proponibile con il ricorso straordinario nel caso concreto.
Codice di procedura penale, artt. 521 e 598
Richiamati dalla difesa come base normativa per l'obbligo di riqualificazione in appello; la Corte ha ritenuto che la richiesta di derubricazione non fosse stata svolta nei motivi di appello ma formulata nell'ambito della proposta di concordato, quindi non ha ravvisato errore di fatto nella motivazione della Suprema Corte.
Codice di procedura penale, art. 238-bis
Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'acquisizione di documenti sopravvenuti (qui: la sentenza irrevocabile a carico dei coimputati); la Corte ha tuttavia valutato la questione come rilevazione di diritto/valutativa non assimilabile a errore percettivo.
Codice di procedura penale, artt. 187 e 192, comma 3
Richiamati come regole sulla valutazione dei mezzi di prova e dei documenti da parte del giudice; la difesa sosteneva che la sentenza irrevocabile dei coimputati dovesse influire sulla qualificazione del fatto, ma la Corte ha ricondotto la questione alla valutazione probatoria non sindacabile col rimedio straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per 'errori di fatto' intesi come svista o equivoco percettivo sugli atti: non è lo strumento per impugnare valutazioni di merito, reinterpretazioni probatorie o questioni di diritto.
- La richiesta di riqualificazione del fatto (derubricazione) va prospettata nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione ordinaria; se si basa su elementi sopravvenuti (es. sentenza irrevocabile di coimputati) occorre sollevare la questione al primo momento utile in giudizio e secondo le regole processuali, ma resta soggetta alla valutazione del giudice e non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti in sede di legittimità straordinaria.
- La possibilità di accedere a istituti negoziali/processuali (es. concordato ex art. 599-bis) è esclusa per talune fattispecie (art. 74 DPR 309/90): la proposizione di un accordo che sia precluso per legge può legittimamente essere respinta dal giudice.
- Il contrasto tra giudicati (diversa qualificazione per coimputati) può porre problemi di incompatibilità, ma la rilevazione efficace di tale contrasto richiede opportune deduzioni e strumenti processuali ordinari; la semplice lamentela in sede straordinaria non è idonea se ricade nell'ambito di valutazioni di merito o di diritto.
- In Cassazione è inammissibile chiedere la rivalutazione delle prove o una nuova qualificazione dei fatti: i rimedi straordinari non sostituiscono l'esame di merito che compete ai giudici di merito.
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