Cassazione Civile, Ordinanza n. 39158/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un socio lavoratore di cooperativa, ammesso al passivo della procedura concorsuale della cooperativa per il credito da trattamento di fine rapporto, aveva chiesto che l'INPS gli corrispondesse dal Fondo di garanzia anche il T.f.r. maturato prima del luglio 1997, cioè prima dell'estensione della disciplina ai soci lavoratori di cooperativa. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata la corresponsione della contribuzione volontaria richiesta per l'operatività retroattiva della tutela e affermando che non operasse il principio di automaticità delle prestazioni, riferito ai soli contributi obbligatori. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., sostenendo che fosse stato erroneamente posto a suo carico l'onere di provare il pagamento della contribuzione volontaria, in una situazione in cui egli non avrebbe potuto accedere ai documenti necessari, pur in presenza dell'accantonamento del T.f.r. da parte della cooperativa. Con il secondo e terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla dedotta erroneità e indeterminatezza delle trattenute operate sul T.f.r. maturato nel periodo 1976-1997 e sulla sproporzione della detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che l'estensione del Fondo di garanzia ai soci lavoratori di cooperativa, introdotta dall'art. 24 l. n. 196 del 1997, può operare retroattivamente solo se risulti il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma; che la prova dell'adempimento di obbligazioni previdenziali incombe sul creditore che pretende la prestazione e deve allegare il fatto costitutivo del maggior credito; e che non rileva il criterio della vicinanza della prova, perché l'interessato può acquisire la documentazione utile mediante gli strumenti di accesso agli atti e processuali previsti dall'ordinamento. Per tali ragioni il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione della prova, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento probatorio, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte ribadisce che la prova del fatto costitutivo del credito previdenziale incombe sul creditore che agisce per l'esatto adempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento eseguito.
Invocato dal ricorrente in relazione alle presunzioni, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la regola sull'onere della prova.
Invocato per omessa pronuncia sulle trattenute operate sul T.f.r.; i motivi sono stati però assorbiti dal rigetto del primo.
Disposizione che estende il Fondo di garanzia dell'INPS ai soci lavoratori di cooperativa; la sua applicazione retroattiva è subordinata al pagamento dei contributi previdenziali per il periodo anteriore all'entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rileva che, nel caso di specie, non se ne applica il meccanismo sanzionatorio/contributivo aggiuntivo.
Massime di principio
- L'estensione del Fondo di garanzia INPS ai soci lavoratori di cooperativa per il T.f.r. maturato prima dell'intervento normativo opera solo se sia dimostrato il pagamento della contribuzione previdenziale richiesta per il periodo anteriore.
- In tema di crediti previdenziali, chi agisce per ottenere l'esatto adempimento di una prestazione o di una differenza dovuta deve allegare e provare il fatto costitutivo del maggior credito; al debitore spetta provare l'avvenuto esatto adempimento.
- Il criterio della vicinanza della prova non può sovvertire la regola di riparto dell'art. 2697 c.c. quando la parte interessata abbia comunque strumenti giuridici per acquisire la documentazione necessaria a sostegno della propria pretesa.
- Le censure di omessa pronuncia su ulteriori profili diventano assorbite quando il motivo principale sul quale si fonda la decisione viene respinto e la statuizione di rigetto regge autonomamente.
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