Cassazione Civile, Ordinanza n. 02781/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di accertamento tributario relativo a omessa contabilizzazione di ricavi, indeducibilità di spese e omessa fatturazione per più annualità. L'amministrazione finanziaria notificò gli avvisi di accertamento con modalità ex art. 140 c.p.c. per asserita irreperibilità temporanea del destinatario. Il contribuente presentò poi istanza di accertamento con adesione, che fu ritenuta tardiva dall'ufficio perché proposta oltre sessanta giorni dalla notifica degli avvisi, con conseguente emissione e notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario. Nei gradi di merito furono respinte sia l'impugnazione del diniego di adesione sia quella della cartella. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato come data rilevante la spedizione e non la ricezione della raccomandata informativa, senza applicare correttamente il principio della Corte costituzionale n. 3/2010; 2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, assumendo che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella ne determinasse nullità o quantomeno annullabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva adeguatamente documentato la circostanza decisiva della natura della data indicata in sentenza e che, comunque, la censura sembrava investire un errore di percezione del contenuto probatorio, da denunciare nei termini di nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1 giugno 2008 l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità, poiché la sanzione è stata introdotta solo per i ruoli successivi da una disciplina sopravvenuta non retroattiva; ha inoltre escluso che possa parlarsi di annullabilità in assenza di una previsione tassativa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del solo concessionario della riscossione e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione mediante deposito e raccomandata informativa va valutata secondo il regime applicabile e, nel caso evocato dal ricorrente, alla luce del principio per cui il perfezionamento della notificazione non può essere ancorato alla sola spedizione della raccomandata di conferma, ma alla ricezione o al decorso del termine indicato dalla Corte costituzionale.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina invalidità della cartella nei casi in cui la disciplina sanzionatoria non sia applicabile ratione temporis.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007 conv. in L. 31/2008
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la disposizione non ha effetto retroattivo.
È la disposizione richiamata per individuare le cartelle cui si applica la sanzione introdotta dal d.l. 248/2007.
Un errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova va dedotto come nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra decisione e prova valutata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone un errore percettivo del giudice di merito sul contenuto di un documento o di un dato probatorio richiede una puntuale autosufficienza del ricorso, con specifica indicazione degli elementi necessari a consentire il controllo della doglianza.
- Quando si deduce un vizio relativo alla notifica ex art. 140 c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo preciso i fatti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile anche se si invoca un error in procedendo.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento non comporta nullità in via generale: la sanzione opera solo nei limiti temporali e oggettivi fissati dalla disciplina sopravvenuta.
- In materia di atti della riscossione, le cause di invalidità sono tassative; non è configurabile una generica annullabilità della cartella se non prevista dalla legge.
- La disciplina introdotta per la validità della cartella di pagamento non si applica retroattivamente ai ruoli consegnati prima della data stabilita dal legislatore.
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