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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08560/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto, ai sensi della legge Pinto, l’equa riparazione per l’asserita irragionevole durata di una procedura di concordato preventivo aperta il 16 marzo 2010 e ancora pendente quando era stata proposta la domanda. La Corte d’appello aveva ritenuto ammissibile la domanda e liquidato un indennizzo, poi confermato in sede di opposizione. Il Ministero della giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2 della l. n. 89/2001, sostenendo che nella procedura di concordato preventivo, una volta intervenuto il decreto di omologazione, la fase successiva non integra più attività giurisdizionale imputabile allo Stato e quindi non può fondare responsabilità ex lege Pinto; con il secondo ha denunciato omessa o apparente motivazione, lamentando che il giudice dell’opposizione avrebbe recepito acriticamente le difese avversarie senza confrontarsi con la giurisprudenza richiamata dal Ministero. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il periodo successivo all’omologazione non rientri nel computo della durata rilevante ai fini della legge Pinto, e ha dichiarato inammissibile il secondo per la disciplina della doppia conforme. Poiché dalla documentazione risultava che tra apertura della procedura e decreto di omologazione erano trascorsi meno di nove mesi, quindi entro il termine ragionevole previsto dall’art. 181 l. fall., la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di equa riparazione, con condanna della controparte alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la durata del concordato preventivo ai fini dell’equa riparazione debba essere computata fino al decreto di omologazione e non anche per la successiva fase esecutiva. Poiché nel caso concreto il concordato si era aperto il 16 marzo 2010 e l’omologazione era intervenuta l’11 novembre 2010, non vi era stata alcuna protrazione irragionevole imputabile allo Stato. Il primo motivo è stato quindi accolto; il secondo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme. La pronuncia impugnata è stata cassata senza rinvio sul punto, e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l’istanza di equa riparazione. Le spese sono state poste a carico della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    indicato come base normativa del ricorso per equa riparazione per durata irragionevole del processo.

  • art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    la responsabilità dello Stato ex legge Pinto non si estende alla fase successiva all’omologazione del concordato preventivo, se la fase successiva non integra più attività giurisdizionale.

  • art. 181 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    "La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180"

    il termine di ragionevole durata del concordato va computato sino al decreto di omologazione; nel caso concreto l’omologazione era intervenuta entro il termine di nove mesi.

  • art. 185 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per descrivere la fase successiva all’omologazione, nella quale il giudice ha un ruolo eventuale e il procedimento assume connotati esecutivi.

  • art. 118 Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

    citato a conferma dell’evoluzione legislativa che colloca la procedura in una prospettiva diversa dalla pura attività giurisdizionale dopo l’omologazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo relativo all’omessa o apparente motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello interessati.

  • legge n. 134 del 2012

    richiamata per la conversione del D.L. n. 83 del 2012.

  • Regolamento (UE) n. 848/2015

    citato, in particolare il considerando 10, a sostegno della lettura della procedura concorsuale orientata alla second chance.

  • art. 181 l. fall.

    richiamato nel testo della pronuncia come termine di riferimento per la durata ragionevole della fase fino all’omologazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concordato preventivo, ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, il periodo rilevante si arresta al decreto di omologazione, perché la fase successiva di esecuzione non rientra più nell’attività giurisdizionale organizzativa del servizio giustizia.
  • La responsabilità dello Stato ex legge Pinto non può essere affermata per ritardi relativi a una fase meramente esecutiva o attuativa della procedura concorsuale, quando il giudice non esercita più una funzione decisoria o di impulso propria del processo.
  • Se la durata della procedura fino all’omologazione rientra nel termine legale/ragionevole e non è dimostrato un ulteriore segmento imputabile allo Stato, la domanda di equa riparazione deve essere rigettata.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La fase successiva all’omologazione del concordato è letta in coerenza con la finalità di 'second chance' delle procedure di insolvenza, che mira alla recuperabilità dell’imprenditore meritevole e non fraudolento.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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