Cassazione Civile, Ordinanza n. 34683/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società l'utilizzo in compensazione, per l'anno d'imposta 2009, di un credito d'imposta per le aree svantaggiate pari a euro 45.873,98, con applicazione di sanzioni e interessi. I giudici tributari di merito hanno respinto il ricorso della contribuente e poi l'appello, ritenendo, tra l'altro, insussistente il giudicato esterno invocato dalla società perché la precedente sentenza non risultava munita di attestazione di irrevocabilità, e ritenendo non dimostrato il diritto al credito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione delle norme sul contenuto della motivazione, sostenendo che la CTR si era limitata a riprodurre la decisione di primo grado senza affrontare il motivo di appello sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale; 2) omessa motivazione su un punto decisivo per mancato esame della documentazione prodotta, in particolare atto e progetto di scissione e dichiarazioni fiscali 2009/2010, oltre alla precedente sentenza favorevole relativa a una cartella per il 2008, asseritamente passata in giudicato; 3) vizio di motivazione per contrarietà a giudicato esterno, poiché la sentenza n. 22/2013 della CTP di Avellino avrebbe già riconosciuto l'illegittimità del recupero del medesimo credito d'imposta in altro giudizio. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità; ha rigettato la parte del secondo motivo e il terzo motivo relativi al giudicato esterno, osservando che mancava in atti l'attestazione di irrevocabilità della sentenza invocata, sicché non poteva produrre effetti preclusivi; ha invece accolto il primo profilo del secondo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente affermato che la pretesa difensiva della contribuente fosse priva di supporto probatorio, mentre gli atti di scissione e progetto di scissione risultavano effettivamente prodotti in merito e avrebbero potuto incidere sulla verifica del diritto al credito, specie quanto al trasferimento del bene agevolato insieme all'azienda o al ramo d'azienda. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo profilo del secondo motivo di ricorso, limitatamente al mancato esame della documentazione prodotta (atto e progetto di scissione), e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati invece dichiarati inammissibili il primo motivo e respinti gli altri profili relativi al giudicato esterno, perché la sentenza invocata non risultava assistita da attestazione di irrevocabilità. La Corte ha inoltre chiarito che, in assenza di tale attestazione, la precedente decisione non può spiegare effetto preclusivo nel nuovo giudizio, mentre la documentazione sulla scissione, effettivamente prodotta nei gradi di merito, doveva essere valutata perché potenzialmente decisiva per stabilire il permanere del credito d'imposta in capo alla società beneficiaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione di norme processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro delle censure per omesso esame di punti decisivi e vizio di motivazione
richiamato come norma sul contenuto della motivazione delle sentenze tributarie
richiamato in relazione all'applicabilità delle norme processuali civili al processo tributario
richiamato quale norma sul contenuto della motivazione della sentenza
menzionato dalla CTR nel rigettare l'eccezione della contribuente, ma la Corte di cassazione non affronta il merito della sua applicazione
evocato indirettamente nel ragionamento sulla prova della documentazione e del trasferimento del bene agevolato
Massime di principio
- Il giudicato esterno può spiegare effetti preclusivi solo se la sentenza invocata risulta effettivamente passata in giudicato o comunque munita di idonea attestazione di irrevocabilità; in mancanza, il precedente non può essere utilizzato come antecedente vincolante nel nuovo giudizio.
- La parte che deduce una sentenza passata in giudicato deve allegare e rendere verificabile il relativo passaggio in giudicato; il mero richiamo a una precedente decisione non basta a fondare l'effetto preclusivo.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve esaminare la documentazione ritualmente prodotta dalle parti; è vizio censurabile l'affermazione secondo cui la difesa sarebbe priva di supporto probatorio quando gli atti risultino invece depositati.
- L'omesso esame di documenti potenzialmente decisivi integra vizio di motivazione quando la loro lettura possa incidere sull'accertamento del fatto costitutivo del diritto controverso, come nel caso della verifica del trasferimento del bene agevolato e della permanenza del credito d'imposta.
- Le doglianze di nullità della sentenza per omessa motivazione devono essere formulate in modo specifico e intelligibile; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- In tema di agevolazioni collegate a operazioni straordinarie, la verifica del diritto al beneficio può dipendere dall'esame del contenuto dell'atto di scissione e del relativo progetto, ove da essi emerga il collegamento tra credito, bene agevolato e ramo d'azienda trasferito.
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