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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02197/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società, destinataria di un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativa al 2007, contestava il recupero del tributo disposto a seguito di PVC che aveva rilevato un'attività di raccolta irregolare di scommesse nei locali commerciali della società. L'Ufficio riteneva la società, in qualità di centro trasmissione dati/ricevitore, operante per conto di un bookmaker estero privo di concessione, responsabile del tributo. La contribuente eccepiva difetto di motivazione dell'atto e insussistenza della pretesa. In cassazione articolava otto motivi: (1) violazione del TFUE e dei principi UE di non discriminazione e legittimo affidamento, anche con richiesta di rinvio pregiudiziale; (2) violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, sostenendo la non equiparabilità tra CTD, bookmaker e scommettitori; (3) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, con riferimento a criteri di calcolo, aliquota e omessa allegazione del PVC; (4) errata individuazione del fatto generatore del tributo, che sarebbe in capo allo scommettitore; (5) errata individuazione del presupposto territoriale, che la ricorrente collocava fuori dallo Stato; (6) errata individuazione del presupposto soggettivo, che la sentenza di merito avrebbe riferito al ricevitore anziché al gestore; (7) violazione dell'art. 53 Cost., perché l'imposta graverebbe sul ricevitore senza rivalsa; (8) violazione del giusto processo e dell'art. 117 Cost. per retroattività dell'interpretazione applicata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società. Ha preso atto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, per le annualità precedenti al 2011, dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, nella parte in cui assoggettavano all'imposta unica le ricevitorie operanti per soggetti privi di concessione. Richiamando la propria giurisprudenza successiva alla pronuncia costituzionale, ha affermato che, per gli anni d'imposta anteriori al 2011, le ricevitorie/CTD non possono essere assoggettate all'imposta, non essendo consentita la traslazione del tributo sulla base di un quadro negoziale già cristallizzato prima della legge del 2010. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene evocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Viene richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • artt. 49 e ss. TFUE

    Richiamati per lamentare una violazione della libertà di stabilimento e dei principi UE di non discriminazione nel settore delle scommesse.

  • artt. 56 e ss. TFUE

    Richiamati per sostenere l'illegittimità della disciplina interna rispetto alla libera prestazione dei servizi.

  • art. 267, comma 3, TFUE

    Invocato in subordine per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina tributaria sulle scommesse.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per sostenere che il tributo debba gravare sul soggetto che manifesta capacità contributiva senza porre il ricevitore in posizione di sacrificio privo di rivalsa.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto della CEDU e del principio di ragionevolezza nell'applicazione retroattiva della disciplina.

  • art. 6 CEDU

    Invocato quale parametro del giusto processo rispetto alla pretesa retroattività dell'interpretazione normativa.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato a sostegno del vizio di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    La Corte, in continuità con la propria giurisprudenza e con la sentenza della Corte costituzionale, ne riconosce la natura interpretativa e l'applicabilità anche ai rapporti già perfezionati, ma solo nei limiti non colpiti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale per il periodo anteriore al 2011.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    La Corte ne constata l'illegittimità costituzionale, per le annualità d'imposta precedenti al 2011, nella parte in cui assoggetta all'imposta unica le ricevitorie operanti per soggetti privi di concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    Richiamato nel motivo relativo al presupposto territoriale del tributo, ma non è centrale nella decisione finale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo richiama per decidere nel merito senza rinvio, poiché non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimità della disciplina tributaria delle scommesse.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, terzo comma

    Richiamato nel motivo sulla soggettività passiva e sulla rivalsa del tributo.

Massime di principio

  • Per le annualità d'imposta anteriori al 2011, le ricevitorie/centri trasmissione dati che operano per conto di bookmaker privi di concessione non possono essere assoggettati all'imposta unica sulle scommesse, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che li includeva tra i soggetti passivi.
  • Quando la questione di diritto è ormai definita da una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale e non residuano accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • La natura interpretativa di una norma sopravvenuta non consente di mantenere pretese impositive incompatibili con il quadro costituzionale risultante dalla declaratoria di illegittimità, soprattutto se l'onere economico del tributo non può essere utilmente traslato su rapporti negoziali già cristallizzati.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva non può essere affermata in capo alla ricevitoria quando, per il periodo considerato, la disciplina applicabile è stata espunta dall'ordinamento nella parte in cui colpiva i soggetti operanti per conto di bookmaker non concessionari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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