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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05705/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2012 da parte dell'agente della riscossione sulla base di una cartella di pagamento del 2003, relativa a crediti per mancato versamento di IRPEF e contributi al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno d'imposta 1995. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'intimazione, perché i giudici di merito avevano ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella, escludendo l'applicazione della prescrizione decennale sul rilievo che il credito non opposto a cartella non è equiparabile a quello derivante da sentenza passata in giudicato. L'agente della riscossione ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il credito erariale per la riscossione dell'imposta non è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma al termine ordinario decennale, e che la CTR ha erroneamente considerato prescritto il credito applicando il termine breve tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Rileva che la scadenza del termine per opporre la cartella non determina la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c., perché tale effetto si produce solo con un titolo giudiziale definitivo e non con un atto amministrativo come la cartella. Tuttavia chiarisce che, per i tributi erariali come IRPEF e per i relativi crediti, in mancanza di una diversa previsione di legge, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., e non quello quinquennale. Poiché la CTR aveva invece ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti IRPEF e contributi al SSN, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la verifica del termine prescrizionale relativo a interessi e sanzioni e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti erariali per IRPEF, in assenza di una diversa previsione, opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    La Corte esclude che i crediti erariali per imposta vi siano assoggettati come prestazioni periodiche.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in decennale si verifica solo quando vi sia un titolo giudiziale definitivo; non basta una cartella non opposta, perché è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    La scadenza del termine per opporsi alla cartella comporta la decadenza dall'impugnazione, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995

    È richiamato per il termine prescrizionale breve dei contributi previdenziali, che però non si converte automaticamente in decennale per effetto della mancata opposizione alla cartella.

Massime di principio

  • La mancata opposizione tempestiva a una cartella di pagamento rende il credito irretrattabile sotto il profilo dell'impugnazione, ma non determina di per sé la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., perché tale effetto richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • I crediti tributari erariali, in mancanza di una specifica disposizione che preveda un termine diverso, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., anche quando riguardino annualità distinte e non prestazioni periodiche in senso tecnico.
  • Nel giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento, il giudice deve distinguere tra regole sulla conversione della prescrizione e durata effettiva del termine prescrizionale applicabile al singolo credito, verificando separatamente imposta, interessi e sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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