Cassazione Civile, Ordinanza n. 35385/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine presso un consorzio di bonifica. In un precedente giudizio era stata accertata la nullità del termine apposto a un contratto a tempo determinato stipulato nel 2003, con ordine di ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato, confermato in appello e passato in giudicato. Il lavoratore ha poi agito per ottenere il risarcimento del danno per il periodo luglio 2011-dicembre 2015, lamentando la mancata riammissione in servizio. La Corte d'appello ha però riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto estinto il rapporto per mutuo consenso, valorizzando: la stipula di ulteriori contratti a termine tra il 2011 e il 2013; la percezione dell'indennità di disoccupazione nei periodi non lavorati; l'inerzia nel dare esecuzione alla sentenza di ricostituzione del rapporto; la partecipazione a riunioni finalizzate a non procedere alla conversione del contratto; la richiesta di essere riassunto con contratti a termine per lavori stagionali; il lungo tempo trascorso prima dell'introduzione della domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 1362 c.c. e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale trascurato elementi che, a suo dire, dimostravano l'interesse alla prosecuzione del rapporto, come diffide ad adempiere, atto di precetto e clausole aggiuntive inserite in alcuni contratti a termine; inoltre ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte reputato insussistenti prove che sarebbero state invece già presenti agli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la dedotta clausola aggiuntiva apposta ad alcuni contratti a termine non risultava esaminata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico se e dove la questione fosse stata tempestivamente riproposta in appello. Ha richiamato il principio per cui non possono proporsi per la prima volta in cassazione questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, nonché l'onere di riproposizione esplicita delle domande o eccezioni respinte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Quanto al mutuo consenso, la Corte ha ribadito che, nei contratti a termine, la risoluzione per comportamenti concludenti può desumersi dal protratto comportamento omissivo del lavoratore solo se accompagnato da ulteriori elementi convergenti e la relativa valutazione è di merito. Ha poi escluso che la censura potesse essere scrutinata come vizio motivazionale, richiamando i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile e la giurisprudenza sulla motivazione apparente. Infine ha chiarito che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o ignori la regola di valutazione prevista dalla legge, non già quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare l'interpretazione del comportamento e degli atti delle parti; la Corte non ha accolto la doglianza perché la questione nuova e priva di specifica deduzione in appello non era scrutinabile in cassazione.
salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti
La risoluzione consensuale del rapporto può risultare da comportamenti concludenti, ma nel caso dei contratti a termine occorrono elementi ulteriori e convergenti rispetto al solo decorso del tempo.
Per superare la presunzione di rinuncia alle domande o eccezioni respinte è necessaria una riproposizione esplicita e precisa in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più consentita una censura sulla semplice insufficienza o razionalità della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende la regola legale di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 54, comma 3, d.l. 83/2012
Serve a individuare l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dal 12 settembre 2012.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che presuppongono accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, salvo che risulti dimostrata la loro tempestiva deduzione e riproposizione nei precedenti gradi.
- In presenza di una dedotta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, il giudice di merito può valorizzare il comportamento complessivo delle parti, ma il solo decorso del tempo non basta: occorrono ulteriori elementi univoci e convergenti che rivelino una chiara volontà estintiva.
- L'accertamento dell'esistenza di una volontà concorde di scioglimento del contratto è valutazione di merito ed è censurabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione inesistente/apparente.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a un mezzo di prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non quando si contesti semplicemente la diversa lettura o il cattivo apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Per superare la presunzione di rinuncia derivante dal mancato impugnare una decisione o dal mancato richiamo di una domanda respinta, la parte deve riproporre in modo espresso e specifico le questioni già introdotte in primo grado.
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