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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00790/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla comunicazione di presa in carico inviata dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 2010, in relazione a somme dovute in base a un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2012 divenuto esecutivo per mancata impugnazione. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in primo grado, la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell’atto impositivo presupposto. La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo provata la regolare notifica dell’avviso di accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: primo, omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall’Agenzia, con contestazione della impugnabilità dell’avviso di presa in carico ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992; secondo, violazione dell’art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 137 ss. c.p.c. per avere la CTR ritenuto raggiunta la prova della rituale notifica dell’avviso di accertamento, pur in assenza, secondo la ricorrente, di prova dell’affissione dell’avviso di deposito, dell’invio della raccomandata informativa e delle ricerche anagrafiche o notizie sulla reperibilità del destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva interesse a dolersi dell’omessa pronuncia su una eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo che era stata formulata dalla controparte e, comunque, il motivo difettava di autosufficienza non essendo indicato quando e dove tale questione fosse stata effettivamente introdotta nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto l’esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78 del 2010

    La comunicazione di presa in carico è richiamata come atto relativo alla riscossione di somme dovute in base a un avviso di accertamento divenuto esecutivo.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per sostenere la contestata impugnabilità dell’avviso di presa in carico; la Corte non entra nel merito della tassatività dell’elencazione perché dichiara il motivo inammissibile.

  • art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992

    È invocato insieme agli artt. 137 ss. c.p.c. per contestare la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Regolano le modalità di notificazione degli atti, richiamate per censurare la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che, quando il notificatore attesta in relata l’esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, tale attestazione fa fede fino a querela di falso; la censura che mira a una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura per omessa pronuncia quando la parte ricorrente non sia soccombente sul punto o comunque non abbia un concreto interesse a dolersene.
  • Per rispettare il requisito di autosufficienza, il ricorrente deve indicare in modo preciso dove e quando la questione o il motivo di gravame sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, perché la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
  • Quando la relata di notifica attesta specificamente l’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c., tale attestazione fa fede fino a querela di falso.
  • Le questioni sulla ritualità della notifica, se risolte dal giudice di merito con un accertamento in fatto adeguatamente motivato, non sono sindacabili in cassazione sotto la veste della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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