Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06583/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da alcuni contratti di cessione di crediti erariali stipulati nel 2012 nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, con i quali erano stati ceduti a favore della società poi ricorrente crediti IVA già maturati e maturandi e crediti IRES derivanti da ritenute sugli interessi attivi. Successivamente, aperto il fallimento della società cedente, i curatori hanno dichiarato lo scioglimento da quei contratti ai sensi dell'art. 72 l. fall., con autorizzazione del giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori. La cessionaria ha proposto diversi reclami, poi riuniti, sostenendo: che il reclamo contro il decreto autorizzativo del giudice delegato e quello contro lo scioglimento del curatore dovessero essere distintamente trattati; che l'art. 72 l. fall. non fosse applicabile a contratti stipulati in amministrazione straordinaria; che il contratto fosse già integralmente eseguito con la stipula, poiché il trasferimento del credito era avvenuto; e che dovessero valere i principi di intangibilità degli atti della procedura anteriore, correttezza e buona fede, anche in ragione della consecutio tra le procedure. Il Tribunale ha rigettato i reclami; la società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il fallimento ha resistito chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del tribunale, emesso ex art. 26 l. fall. sul reclamo avverso lo scioglimento dal contratto pendente e gli atti presupposti, non abbia natura decisoria su diritti soggettivi, ma attenga al controllo sull'esercizio del potere gestorio del curatore; di conseguenza, l'atto di scioglimento e i provvedimenti propedeutici non sono direttamente controversibili in sede di legittimità, restando salva la tutela nelle sedi ordinarie o endoconcorsuali per gli effetti dell'atto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato. È stata invece rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché la mera infondatezza delle tesi difensive non bastava a integrare colpa grave o abuso del processo nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 36 l. fall.

    richiamato come base del reclamo avverso determinati provvedimenti della procedura, ma nel caso non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso

  • art. 26 l. fall.

    qualifica il decreto del tribunale sul reclamo; la Corte ribadisce che il provvedimento ex art. 26 che respinge il reclamo contro lo scioglimento dal contratto pendente non è decisorio su diritti soggettivi

  • art. 72 l. fall.

    consente al curatore di sciogliersi dai contratti pendenti; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità, perché il ricorso è inammissibile

  • art. 41, quarto comma, l. fall.

    norma richiamata per l'autorizzazione sostitutiva del giudice delegato al posto del comitato dei creditori

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come violato per omessa pronuncia su alcune domande/reclami

  • art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo sulla nullità del provvedimento e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nei motivi per l'interpretazione delle norme fallimentari

  • d.l. n. 26/1979

    citato dal ricorrente a sostegno della censura sull'applicabilità della disciplina

  • artt. 195 e ss. l. fall.

    richiamati dal ricorrente nel contesto del sistema dell'amministrazione straordinaria e della sua disciplina

  • art. 237 l. fall.

    citato dal ricorrente nel medesimo quadro normativo

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 70/2011

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla natura dell'operazione e della procedura

  • art. 1, comma 498, l. n. 296/2006

    citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla cessione di crediti fiscali

  • art. 7, comma 3, l. n. 273/2002

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    evocati per sostenere che correttezza e buona fede e l'intangibilità degli atti della procedura anteriore avrebbero impedito lo scioglimento

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla parte resistente per chiedere la condanna per responsabilità aggravata; la Corte la esclude perché non basta la mera infondatezza della tesi difensiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il decreto del tribunale fallimentare che respinge il reclamo contro lo scioglimento del curatore da un contratto pendente, così come gli atti presupposti, non è un provvedimento decisorio su diritti soggettivi e non è quindi direttamente scrutinabile in cassazione come tale.
  • Gli atti di scioglimento del curatore ex art. 72 l. fall. e i provvedimenti autorizzativi propedeutici si collocano nell'area del controllo sull'amministrazione del patrimonio fallimentare; le contestazioni sugli effetti di tali atti devono essere fatte valere nelle sedi ordinarie o endoconcorsuali, non attraverso il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di reclamo.
  • Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la mera infondatezza in diritto delle argomentazioni difensive non è sufficiente: occorre un uso strumentale e illecito del processo o una condotta connotata da colpa grave effettivamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.