Cassazione Civile, Ordinanza n. 08749/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico privatizzato, già inquadrato nella fascia retributiva F3, aveva chiesto di essere ammesso a una procedura interna di selezione per il passaggio alla fascia F4. L'Agenzia aveva negato l'ammissione; il lavoratore aveva impugnato il diniego e il Tribunale gli aveva dato ragione, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'Amministrazione ritenendo legittima la procedura e qualificando l'atto contestato come bando di selezione interna, non come atto disciplinare. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l'eccezione relativa all'illegittimità dell'uso di un atto unilaterale, alla violazione di buona fede/correttezza e della L. n. 241/1990, nonché l'intervenuto giudicato su alcuni capi della sentenza di primo grado; (2) omesso esame e violazione di legge per mancata considerazione dell'eccezione di tardività della produzione documentale dell'appellante e per il preteso giudicato sulla natura disciplinare del provvedimento; (3) violazione di legge per avere la Corte d'appello qualificato diversamente l'atto impugnato, negando il giudicato; (4) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato assorbite ulteriori questioni difensive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le prime tre doglianze e inammissibile la quarta, osservando che la Corte territoriale aveva in realtà esaminato le questioni dedotte, che il bando di selezione era coerente con il rapporto di pubblico impiego privatizzato, che non vi era stata violazione delle regole invocate e che non sussisteva il giudicato prospettato dal ricorrente; inoltre, le questioni indicate come assorbite risultavano comunque implicitamente rigettate.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e aveva negato la pretesa del dipendente all'ammissione alla selezione interna per il passaggio alla fascia retributiva F4. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Le spese di lite seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto un importo pari al contributo unificato già versato.
Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione delle regole procedimentali richiamate dal ricorrente.
La censura sul mancato decorso del termine di estinzione del reato è stata ritenuta comunque irrilevante o assorbita nel quadro decisionale della Corte d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente, le questioni dedotte dalla parte.
- La qualificazione dell'atto controverso compiuta dal giudice di merito va censurata solo se si dimostri un errore di diritto o un effettivo mancato esame del fatto decisivo; non basta contrapporre una diversa lettura del provvedimento.
- La deduzione del giudicato richiede una specifica e puntuale individuazione del capo della decisione coperto da autorità di cosa giudicata; una contestazione dell'appello che investa la legittimità complessiva della procedura è idonea a rimettere in discussione i profili motivazionali della sentenza di primo grado.
- Una questione può essere considerata assorbita quando il suo rigetto risulti implicitamente contenuto nella soluzione data ai punti decisivi della controversia.
- Nel pubblico impiego privatizzato, un bando di selezione interna può costituire il legittimo strumento regolatore della procedura di progressione professionale, se coerente con le clausole applicate dall'amministrazione.
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