Cassazione Penale, Sentenza n. 30951/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sospensione e revoca dell'ingiunzione a demolire opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il ricorrente contestava: (a) il presunto travisamento dei fatti e della prova circa la natura e la data di realizzazione delle opere (sostenendo che parti del manufatto erano preesistenti e che l'ampliamento di 23 mq era coperto dalla licenza n.10/1991); (b) la possibilità di fruire del condono edilizio (richiamando l'art. 43 e la disciplina della L. 724/1994) perchè le opere sarebbero state completate entro i termini o comunque regolarizzate; (c) la legittimazione a presentare istanza di condono non ostacolata da precedenti ordinanze di demolizione non eseguite; (d) la formazione del silenzio-assenso o dello "silenzio devolutivo" della Soprintendenza ai sensi dell'art.146 d.lgs. 42/2004 (o art.17-bis L.241/1990) anziché del silenzio-rifiuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di "travisamento" non fosse sufficientemente specificato e che la deduzione sul travisamento della prova non fosse adeguatamente fondata né riferita ad atti processuali determinati. Sul merito il Collegio ha confermato la ricostruzione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'opera realizzata costituisce totale difformità rispetto alla concessione (manufatto diverso, due livelli abitabili invece del previsto seminterrato/garage, ampliamento, violazione dei sigilli e prosecuzione dei lavori fino al 1996), con conseguente esclusione del requisito per il condono. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità della disciplina sul silenzio-assenso di cui all'art.146 d.lgs. 42/2004 e ha ritenuto che, nel procedimento di condono paesaggistico, il silenzio della Soprintendenza valesse come silenzio-rifiuto impugnabile in sede amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di deducibilità del travisamento del fatto e le condizioni per dedurre il travisamento della prova (lett. e)).
Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per carico delle spese al ricorrente.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cd. legge sul condono)
Principi fondamentali sulla disciplina del condono edilizio: definizione di opere condonabili, limiti temporali, effetti di provvedimenti amministrativi/giudiziari (art.43 e art.35 richiamati in motivazione). La Corte ha richiamato che l'art.43 consente sanatoria solo a chi abbia rispettato i provvedimenti impeditivi e non a chi abbia violato i sigilli proseguendo i lavori.
art. 43 L. 47/1985 (citato testualmente in parte nell'ordinanza)
"...possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale..."
La Corte interpreta l'art.43 nel senso che la norma favorisce chi ha rispettato i provvedimenti amministrativi o giudiziari (non chi ha violato i sigilli). Pertanto la prosecuzione illecita dei lavori oltre i provvedimenti impeditivi esclude l'applicazione dell'art.43.
DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44 lett. c)
Richiamato quale norma che nella versione vigente inquadra le fattispecie di totale difformità edilizia; la Corte collega la qualificazione penale e amministrativa dell'opera alla totale difformità dalla concessione originaria.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina del cd. secondo condono richiamata in relazione ai termini e alle condizioni per la sanatoria; la Corte osserva che la disciplina speciale del condono prevale sulle regole generali come l'art.146 d.lgs. 42/2004.
Norma sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e sul silenzio; la Corte ritiene che questa disciplina non si applica in modo alternativo alla specifica disciplina sul condono (L.724/1994 e L.47/1985) che prevede un regime diverso (180 giorni e silenzio-rifiuto).
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 17-bis
Richiamata dalla difesa per sostenere il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni; la Corte ritiene non applicabile l'art.17-bis nel procedimento di condono disciplinato da norme speciali più rigorose.
Massime di principio
- In Cassazione il motivo di "travisamento" del fatto o della prova deve indicare con precisione gli atti processuali e spiegare come il presunto errore abbia inciso sulla logica della motivazione; deduzioni generiche sono inammissibili.
- Il condono edilizio ex L. 47/1985 (e successive discipline) può operare solo se le opere abusive non sono state proseguite in violazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari: la violazione dei sigilli e la prosecuzione dei lavori escludono la possibilità di sanatoria ai sensi dell'art.43.
- La qualificazione di totale difformità rispetto alla concessione autorizzativa comporta che l'intera opera sia considerata senza titolo e non è possibile effettuare una sanatoria parziale per parti strutturalmente unitarie dell'edificio.
- La legittimazione a presentare istanza di condono richiede la titolarità di adeguati diritti sull'opera (proprietà/possesso): se l'opera è stata acquisita al patrimonio comunale per esecuzione coattiva, l'istante non è legittimato.
- Nel procedimento di condono per opere in aree vincolate la disciplina speciale (art.32 L.47/1985 richiamata da L.724/1994) prevede termini e conseguenze differenti dalla disciplina generale di cui al d.lgs.42/2004: il silenzio della Soprintendenza, nei termini specifici previsti, vale come silenzio-rifiuto impugnabile e non come silenzio-assenso.
- Non è ammessa la frazionabilità della costruzione unitaria per ottenere una sanatoria parziale: l'opera va valutata unitariamente ai fini dell'ammissibilità del condono.
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