Cassazione Penale, Sentenza n. 30810/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti). Il ricorrente contestava: 1) la legittimità dell'utilizzo della confessione resa dall'imputato come base della condanna senza adeguata verifica della sua veridicità e dell'assenza di intenti auto-calunniatori; 2) la valutazione delle intercettazioni ambientali riguardanti dichiarazioni del terzo Banderas, ritenuta dalla difesa ambigua e male interpretata; 3) la presunta illogicità della motivazione nella parte in cui si valorizzava il mancato intervento processuale del ricorrente (silenzio nel primo grado e assenza in appello) come elemento a suo sfavore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nella situazione di "doppia conforme", le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e che la motivazione non è manifestamente illogica. La Cassazione ha ritenuto legittimo l'uso della confessione del Gil perché non è stata dimostrata auto-calunnia né costrizione, e perché la confessione è corroborata dal rinvenimento degli involucri di cocaina e del cellophane nella sua abitazione nonché dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni complessive rese dai giudici di merito. Ha poi ritenuto non decisiva per il ricorso l'argomentazione sulle intercettazioni e ha ritenuto legittima la valutazione negativa del silenzio/assenza processuale del ricorrente se "coniugata" ad altri elementi di colpevolezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che punisce la detenzione e il traffico di stupefacenti; la Corte l'ha applicata ritenendo provata la detenzione della cocaina, alla luce della confessione e del materiale sequestrato (involucri e cellophane).
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Richiamato dalla difesa per chiedere l'assoluzione per insussistenza; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione non fosse dovuta perché la confessione insieme agli elementi di riscontro era idonea a fondare la responsabilità.
Massime di principio
- La confessione dell'imputato può essere prova sufficiente della responsabilità anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice esamini le circostanze che hanno determinato la dichiarazione e dia conto dell'assenza di intento auto-calunniatorio o di costrizione.
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado concordi), il giudice di legittimità valuta congiuntamente le motivazioni dei due gradi e richiede che il vizio di manifesta illogicità sia dedotto in modo specifico e riguardi argomenti effettivamente considerati in sede di merito.
- Se vi sono riscontri materiali (es. sequestri, corrispondenza del confezionamento) e dichiarazioni coerenti, valutazioni dubbie o ambigue sulle intercettazioni non necessariamente travolgono la valutazione complessiva dei giudici di merito.
- Il comportamento processuale dell'imputato (silenzio, mancata comparizione) può essere preso in considerazione dal giudice come circostanza sintomatica solo in concorso con altri elementi probatori, non come unica base della condanna.
- Per impugnare con successo una condanna fondata anche su confessione, la difesa deve produrre censure specifiche e prove concrete che mettano in discussione la genuinità della confessione o forniscano elementi di fatto che contraddicono i riscontri materiali indicati dai giudici.
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