Cassazione Penale, Sentenza n. 30807/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Taglienti impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 4 e 8 c.p., sostenendo: 1) errata valutazione delle prove e della confessione stragiudiziale che lo avrebbe attribuito quale conducente, mentre altre prove (dichiarazione del Carabiniere Bondatti) indicherebbero che la guida fosse stata della vittima Paglia; critica della valorizzazione delle dichiarazioni del teste Magnante e di Chiarlitti; 2) difetto di considerazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis (attraversamento improvviso di una volpe) e incongruenza tra la confessione stragiudiziale e le deduzioni in dibattimento; 3) errore nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione e incoerenza tra dispositivo e motivazione circa l'aumento relativo alle lesioni del Chiarlitti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse offerto motivazione non manifestamente illogica e che la ricostruzione di fatto sul punto della guida fosse supportata da plurime e omogenee testimonianze, nonché da comportamenti confessorii dell'imputato. Quanto all'attenuante per l'attraversamento dell'animale, la Corte ha ritenuto assente ogni elemento probatorio concreto (distanza, dinamica, direzione) e dunque non spettante. Sul punto concernente la quantificazione dell'aumento per continuazione la Corte di appello ha corretto un mero errore materiale confermando la pena complessiva di anni 1 e mesi 8. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare la condotta colposa alla guida con esiti mortali e lesivi; il comma 7 (attenuante speciale per caso fortuito/ostacolo improvviso) è stato escluso per mancanza di prova specifica sull'attraversamento dell'animale; i restanti commi hanno fondato la responsabilità per omicidio e lesioni stradali colpose.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141
La violazione delle norme del codice della strada inerenti la condotta di guida è stata ritenuta fattore causale nella perdita di controllo del veicolo.
L'eccezione relativa alla valutazione della confessione e delle prove è stata ritenuta infondata: la cassazione ha richiamato la limitazione del sindacato sulle valutazioni di merito e la non manifestabilità di illogicità nella motivazione della corte d'appello.
La questione relativa alla determinazione della misura dell'aumento per le lesioni è stata risolta come mero errore materiale corretto dalla corte di appello; la cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata.
Rilevata l'applicazione della continuazione tra reati e la relativa quantificazione dell'aumento, che la corte di appello ha corretto per eliminare l'errore materiale e confermare la pena definitiva.
Massime di principio
- Le valutazioni di merito sulla credibilità delle testimonianze e delle confessioni stragiudiziali sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione della corte territoriale non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Una confessione resa ad amici/parenti e confermata da plurime testimonianze omogenee può avere rilevante peso probatorio, anche se l'imputato nega in dibattimento; la corte valuta la coerenza e la tempestività delle dichiarazioni.
- Per ottenere l'applicazione dell'attenuante speciale collegata a un evento improvviso (es. attraversamento di un animale) è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici sulla dinamica (distanza, traiettoria, repentinezza); mere ipotesi o assenze di ricordo dell'imputato non sono sufficienti.
- Le critiche che consistono nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili in sede di legittimità.
- Errori materiali nella formulazione della misura della pena (dispersione tra dispositivo e motivazione) possono essere rettificati in sede di merito e non costituiscono di per sé motivo sufficiente per accogliere il ricorso in Cassazione.
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