Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30806/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato dichiarato responsabile, con rito abbreviato, del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per il rinvenimento di cocaina sulla sua persona (tot. 59,15 g, purezza 74,63-78,67% corrispondente a circa 44,85 g di principio attivo, stimabili in 299 dosi). In Cassazione il difensore ha impugnato la sentenza sostenendo: (i) vizi procedurali relativi alla notifica e all'esecuzione della perizia tossicologica (contestando la possibilità di eseguire la perizia fuori dalle condizioni previste per il rito patteggiato/"a prova contratta" e richiamando varie norme del codice di procedura penale), (ii) errata e generica motivazione nel diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., (iii) errori di diritto e illogicità nel diniego delle pene sostitutive (art. 20-bis c.p.), sostenendo altresì che sia stato considerato rilevante un antecedente ininfluente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per essere proposto per la prima volta in Cassazione (non dedotto in appello) e ha richiamato il principio per cui questioni non prospettate in appello non possono formare oggetto di ricorso, salvo eccezioni non sussistenti nel caso. I motivi di merito sono stati ritenuti manifestamente infondati: sul punto relativo all'art. 62-bis è stata ritenuta adeguata la motivazione del giudice di merito (valutazione basata sui criteri di cui all'art. 133 c.p., con pena base al minimo edittale), e il diniego delle pene sostitutive è risultato legittimo in quanto fondato su motivazione congrua (comportamento non collaborativo dell'imputato durante la misura cautelare, allontanamenti dal domicilio e giustificazioni non veritiere). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis

    art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie per la rilevante quantità e purezza della sostanza, traducendo il dato tossicologico (grammi e numero di dosi) nella conclusione della destinazione allo spaccio.

  • Codice di procedura penale, artt. 191, 438, 441, 558

    artt. 191, 438, commi 1, 5 e 6-bis, 441 comma 5; art. 558, comma 8, cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa per contestare la legittimità della perizia e della sua utilizzazione; la Cassazione ha ricordato che questioni procedurali non sollevate in appello non possono essere dedotte in Cassazione e che il rito abbreviato determina la sanatoria di molte nullità salvo quelle assolute.

  • Codice penale, art. 442, comma 1-bis

    art. 442, comma 1-bis, cod. pen.

    Citato dalla difesa per sostenere che il giudice debba decidere 'allo stato degli atti' nel rito convenuto; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure procedurali e comunque non decisive rispetto alla valutazione di merito.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Dopo le modifiche citate, per il diniego delle attenuanti è sufficiente che il giudice dia conto di avere valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso la motivazione è stata ritenuta adeguata e non meritevole di censura.

  • Codice di procedura penale, artt. 606 e 609

    art. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Ricordati come fondamento del principio per cui la Cassazione non può sindacare questioni non prospettate in appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come riforma organica delle sanzioni sostitutive; la Corte sottolinea che l'applicazione di tali misure resta discrezionale del giudice e richiede motivazione sulla meritevolezza e sulla capacità di rispettare prescrizioni.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 e articolo 58 (citazione nella sentenza)

    art. 58 L. 6,39/1981 (citazione nella sentenza riferita alla disciplina delle pene sostitutive)

    La Corte richiama che il giudice può applicare pene sostitutive solo se risultano più idonee alla rieducazione e se assicurano la prevenzione di altri reati; la decisione negativa deve essere adeguatamente motivata, come avvenuto nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 280, comma 3

    art. 280, comma 3, proc. pen. (citato dalla difesa come confronto)

    Men- zionato dalla difesa per contestare la valutazione degli antecedenti; la Corte ha ritenuto infondata la censura in assenza di una specifica disposizione analoga applicabile al caso.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non sollevate in appello: le doglianze procedurali devono essere tempestivamente dedotte nei gradi precedenti salvo questioni rilevabili d'ufficio.
  • Nel rito abbreviato molte nullità vengono sanate; le prove tecniche (perizie) ammesse nei gradi di merito non sono automaticamente inammissibili in Cassazione se non si dimostra violazione di divieto probatorio assoluto.
  • La consistente quantità e la purezza di stupefacente, con la determinazione del numero di dosi, costituiscono un valido elemento sintomatico della destinazione allo spaccio e possono fondare una condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
  • Il diniego delle attenuanti speciali ex art. 62-bis c.p. può essere motivato in termini generali purché risulti chiaro che il giudice ha effettivamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione verifica la razionalità della motivazione ma non rientra nella discrezionalità tecnica del giudice di merito.
  • L'applicazione di pene sostitutive è discrezionale: anche se i presupposti normativi sono presenti, il giudice può negarle se motivi concreti (es. comportamento non collaborativo durante misure cautelari) rendono probabile la mancata ottemperanza alle prescrizioni.
  • Le contestazioni sulla regolarità delle perizie devono essere specifiche e tempestive; censure generiche sulla procedura peritale, sollevate tardivamente, sono destinate all'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.