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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30811/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La pronuncia rescinde la condanna per i rifiuti contestati (art. 186 co.7 e art.187 co.8 C.d.S.) e assorbe gli altri motivi di ricorso relativi a circostanze attenuanti e valutazioni sanzionatorie.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ciccopiedi era stato condannato per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti ematici/clinico-tossicologici (art. 186 co.7 e art. 187 co.8 C.d.S.). Il ricorso ha dedotto insufficienza probatoria e illegittimità della richiesta di accertamenti in ambito sanitario: secondo la difesa non sarebbe stato chiarito che gli accertamenti invasivi erano necessari, non sarebbe stato informato sulla facoltà di difensore e il rifiuto sarebbe penalmente rilevante solo in specifiche ipotesi (incidenti con cure mediche). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo decisivo: l'art. 186 co.5 C.d.S. consente accertamenti sanitari solo per "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", condizione tassativa; nel caso l'imputato non necessitava di cure mediche benché vi fosse un incidente, per cui la richiesta di accompagnamento in ospedale era illegittima e il rifiuto penalmente irrilevante. Analogamente, rispetto all'art. 187 C.d.S., non sussistevano elementi che giustificassero il sospetto di assunzione di stupefacenti oltre ai segni riconducibili all'alcool, e quindi il rifiuto agli accertamenti sanitari per droga era anch'esso non punibile.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche"

    L'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è consentito solo per conducenti coinvolti in incidenti stradali E sottoposti a cure mediche; entrambe le condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente.

  • art. 186 commi 3,4,5,7 Codice della Strada

    La tipizzazione del rifiuto sanzionabile riguarda specificamente il mancato consenso agli accertamenti con etilometro, agli screening preliminari e agli accertamenti eseguiti da strutture sanitarie per soggetti coinvolti in sinistri e curati; mancano disposizioni che rendano penalmente rilevante il semplice rifiuto di prelievi ematici in assenza dei presupposti normativi.

  • art. 187 Codice della Strada

    Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per sostanze stupefacenti è configurabile quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi previsti (screening non invasivi o prove con apparecchiature portatili che legittimano l'accompagnamento in struttura sanitaria). Occorre un esito positivo di accertamenti non invasivi o altri elementi ragionevoli per sospettare l'assunzione di droga.

  • art. 131-bis Codice Penale

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata richiesta in sede di merito dalla difesa; tuttavia la Cassazione, annullando perché il fatto non sussiste, non ha esaminato ulteriormente il riconoscimento di tale causa di non punibilità.

  • Giurisprudenza: Sez.4, n. 21885 del 06/04/2017 (Danelli)

    Conferma che l'accertamento sanitario su richiesta delle forze dell'ordine è subordinato alla congiunta presenza di incidente stradale e necessità di cure mediche.

  • Giurisprudenza: Sez.4, n. 10146 del 15/12/2020 (Mingarelli) e Sez.4, n. 46148 del 15/10/2021 (Novelli)

    Affermano che il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico in ambito ospedaliero non integra automaticamente il reato di cui all'art.186 co.7 se mancano i presupposti normativi tassativi.

  • Giurisprudenza: Sez.4, n. 24914 del 19/02/2019 (Russo)

    Stabilisce che l'accompagnamento presso strutture sanitarie per esami tossicologici è legittimo solo dopo esiti positivi di accertamenti non invasivi o altri ragionevoli motivi di sospetto.

Massime di principio

  • Gli accertamenti ematici o altri prelievi invasivi in ambito sanitario, su richiesta delle forze dell'ordine, sono legittimi solo se ricorre congiuntamente l'evento incidentale e la necessità di cure mediche.
  • Il rifiuto del conducente di sottoporsi a prelievi in ospedale è penalmente irrilevante se la richiesta di accertamento sanitario è illegittima per mancato rispetto dei presupposti normativi.
  • Per gli accertamenti volti a verificare l'uso di stupefacenti è necessario un sospetto concreto e specifico (es. esito positivo di test non invasivi o altri elementi) per poter legittimamente accompagnare il conducente in struttura sanitaria.
  • Segni esteriori riferibili all'alcool (alito vinoso, difficoltà di equilibrio, esito positivo del precursore per alcool) non sono di per sé idonei a giustificare accertamenti sanitari per stupefacenti.
  • Se la Corte di legittimità annulla una condanna perché "il fatto non sussiste", le questioni accessorie (riconoscimento di attenuanti, non punibilità, quantificazione della pena) rimangono assorbite.

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