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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30809/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Edobor Gift: impugna per tardività della Corte territoriale nella dichiarazione di inammissibilità dell'appello; sostiene che i termini per la redazione e deposito della sentenza sono sospesi nel periodo feriale (1-31 agosto) e quindi l'impugnazione depositata il 21 ottobre 2022 sarebbe tempestiva. Edobor Augustine Ekele: due motivi. 1) Violazione dell'art. 597 c.p.p., contestando il calcolo dell'aumento di pena in continuazione e la riduzione della pena conseguente alle assoluzioni, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe diminuito la pena in misura inferiore rispetto a quanto spettante per le assoluzioni intervenute. 2) Violazione degli artt. 73 DPR 309/1990 e 133 c.p. e vizio di motivazione: censura l'individuazione di una pena base di otto anni anziché sei e denuncia illogicita e contraddittorietà nella motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Edobor Gift la Suprema Corte ha confermato il calcolo dei termini effettuato dalla Corte territoriale: sentenza di primo grado 22 giugno 2022, sessanta giorni per la motivazione (scadenza 21 agosto 2022), appello depositato 7 luglio 2022 (motivazione rispettata) ma impugnazione tardiva rispetto al termine di 45 giorni decorrente dal 10 settembre 2022 (scadenza 15 ottobre 2022; deposito avvenuto 21 ottobre 2022). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono sospesi nel periodo feriale. Per Edobor Augustine Ekele la Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il criterio seguito dalla Corte d'appello per la determinazione dell'aumento per continuazione e per la riduzione a seguito delle assoluzioni è corretto e non sussiste l'errore prospettato; inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato il discostamento dal minimo edittale e, comunque, la motivazione penale sulle pene può essere integrata in sede di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma contestata in primo grado come quadro normativo dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello e la Cassazione ne danno per presupposto la gravita della condotta in relazione alla determinazione della pena

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma relativa al calcolo dell'aumento in caso di reati in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione operata dalla Corte d'appello nel riparto degli aumenti e nella determinazione della diminuzione conseguente alle assoluzioni

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze che influiscono sulla determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato il discostamento dal minimo edittale richiamando gravita, organizzazione e ruolo dell'imputato

  • art. 1 legge 15 dicembre 1969, n. 742 (sospensione feriale)

    Secondo la giurisprudenza richiamata e applicata dalla Corte, la sospensione feriale opera solo per i termini a carico delle parti per il compimento di atti del procedimento e non sui termini per la redazione e il deposito delle sentenze da parte dei magistrati

  • d.l. n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162

    Riferimento normativo che ha ridotto il periodo di ferie dei magistrati; la Corte richiama la giurisprudenza che ha già chiarito che la sospensione feriale non si applica ai termini di deposito sentenze

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine all'assenza di colpa che esclude la condanna per inammissibilita del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa e ha condannato i ricorrenti alle spese

  • Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (D'Arcangelo)

    Pronuncia delle Sezioni Unite richiamata quale principio di nomofilachia: i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione feriale

  • Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)

    Giurisprudenza citata per affermare che la Cassazione puo esaminare atti quando la questione riguarda vizi processuali, essendo giudice anche del fatto processuale

  • Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022 (Koman Rudi Iulian)

    Giurisprudenza che ammette l'integrazione della motivazione sulla pena in sede di giudizio di appello; richiamata per giustificare l'integrazione motivazionale operata dalla Corte d'appello

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio applicabile per escludere l'assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilita

Massime di principio

  • I termini per la redazione e il deposito delle sentenze da parte dei giudici non sono sospesi durante il periodo feriale: la sospensione feriale riguarda solo determinati termini a carico delle parti per compiere atti processuali
  • La decorrenza dei termini d'impugnazione va calcolata con attenzione alla data di deposito e alla motivazione: rispettare il calcolo formale evita il rischio di inammissibilita dell'appello
  • In materia di continuazione, il calcolo degli aumenti di pena puo essere effettuato con criteri diversi ma la Corte di merito, se coerentemente motivata, ha discrezionalita nel riparto e nella determinazione degli incrementi; le contestazioni sul calcolo richiedono dimostrare un errore concreto nel conteggio
  • La Corte d'appello puo integrare o completare la motivazione sulla determinazione della pena rispetto al primo grado; tale integrazione e ammessa se la questione e correttamente affrontata e motivata
  • Argomentazioni generiche sulla lesione di diritti costituzionali, come la riduzione delle ferie degli avvocati, non sono sufficienti a ribaltare il computo dei termini processuali se esiste un chiaro precedente delle Sezioni Unite in senso contrario
  • Se un ricorso di cassazione e dichiarato inammissibile per ragioni processuali, e possibile la condanna del ricorrente alle spese e all'applicazione di sanzioni pecuniarie salvo che non si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita

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