Cassazione Penale, Sentenza n. 30812/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna assunta con rito abbreviato per l'importazione, trasporto e cessione di 15,23 kg di cocaina. Rrokaj deduce: 1) mancata/iscrizione nel registro delle notizie di reato e conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi; 2) illegittimità del cosiddetto pedinamento elettronico/GPS, eseguito senza provvedimento autorizzativo e quindi in contrasto con norme nazionali, giurisprudenza di legittimità e principi CEDU/UE; 3) travisamento delle prove e insufficiente identificazione del conducente della VW Polo; 4) vizio di motivazione circa l'aggravante per ingente quantità e il diniego delle attenuanti generiche. Marzolari deduce principalmente travisamento delle dichiarazioni e dei servizi di osservazione (presenza di passeggeri, fogli di viaggio, documentazione fotografica), inversione dell'onere della prova e mancata acquisizione di elementi favorevoli a suo favore dalla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e li ha respinti. In sintesi: - Ha ritenuto che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato fosse desumibile dagli atti (annotazioni, estratto del registro informatico e provvedimento del Procuratore) e che, comunque, eventuali vizi relativi ai termini e all'iscrizione non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli atti nel rito abbreviato, né sono rilevabili d'ufficio nella sede di legittimità; - Ha confermato la liceità e utilizzabilità del pedinamento elettronico/GPS come prova atipica, esclusa l'applicazione analogica della disciplina sui tabulati di traffico e dei principi della sentenza CJEU citata; - Ha ritenuto legittima e congrua la valutazione indiziaria dei giudici di merito sull'identificazione del conducente e sulla partecipazione del Marzolari, non ravvisando travisamenti della prova rilevanti in cassazione; - Ha considerato infondati i profili relativi alla quantificazione dell'aggravante per l'ingente quantità e al diniego delle attenuanti generiche, ravvisando motivazione non manifestamente illogica. Conseguenza pratica: conferma delle condanne inflitte in appello.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale utilizzata per inquadrare il reato di importazione/trasporto/cessione di stupefacenti (cocaina) contestato agli imputati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale richiamato per la configurazione dei motivi di ricorso per cassazione presentati dai ricorrenti.
art. 407 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'effetto della scelta del rito abbreviato: eventuali vizi temporali delle indagini non producono automaticamente inutilizzabilità degli atti se non dedotti nei termini e nei modi previsti.
art. 191 cod. proc. pen.
Distinzione tra prove vietate (che possono determinare inutilizzabilità) e atti d'indagine compiuti in violazione delle regole sui termini; la Corte segnala che non tutto ciò che è viziato processualmente è assimilabile alle prove vietate.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato sono rilevabili solo le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori; limita la rilevabilità di determinate eccezioni in sede di appellazione e cassazione.
art. 335-quater cod. proc. pen.
Nuove procedure di verifica della correttezza della data di iscrizione nel registro indagati; la Corte osserva che tali disposizioni non modificano automaticamente le conseguenze dell'inutilizzabilità degli atti.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sull'apprezzamento della prova: la Corte richiama i limiti per la rilevabilità in cassazione del presunto travisamento della prova, soprattutto in presenza di doppia conforme.
art. 189 cod. proc. pen.
Richiamato come base per l'utilizzo di prove atipiche; la Corte afferma che il pedinamento elettronico rientra nelle prove atipiche ammissibili.
d. lgs. 196/2003, art. 132 e Direttiva 2002/58/CE (richiami alla disciplina dei dati di traffico)
I riferimenti al d.lgs. sulla privacy e alla direttiva sulle comunicazioni sono richiamati dalle difese; la Corte però distingue la fattispecie del pedinamento GPS dagli ambiti disciplinati per i tabulati/retention e non ne estende l'analogia.
Giurisprudenza CJEU (C-140/2020 e pronunce successive)
Le decisioni europee in materia di retention/tabulati sono state considerate non direttamente applicabili per giustificare l'inutilizzabilità del pedinamento GPS nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato, le irregolarità relative alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati non producono automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: tali censure devono essere tempestivamente dedotte in sede di merito e, se non contestate, risultano in gran parte inammissibili in cassazione.
- Il pedinamento elettronico/GPS è considerato prova atipica e, se non implica un accumulo massivo di dati da parte degli operatori di comunicazione, può essere utilizzata senza preventiva autorizzazione giurisdizionale; tuttavia, chi ne deduce l'illegittimità deve dimostrare (prova di resistenza) l'incidenza della sua esclusione sull'esito probatorio complessivo.
- In presenza di doppia conforme (motivazione del primo grado e della corte d'appello), la Corte di cassazione è limitata nel sindacare la valutazione dei fatti: non può rivedere il merito della valutazione probatoria se non quando vi sia un evidente travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le doglianze generiche o aspecifiche (soprattutto in tema di attenuanti o valutazione della personalità) sono frequentemente dichiarate inammissibili; il giudice di merito deve avere solo una motivazione non manifestamente illogica per negare attenuanti o applicare aggravanti.
- Chi contesta l'utilizzabilità di una prova deve indicare chiaramente come l'esclusione di quel singolo elemento influirebbe sulla tenuta complessiva della sentenza (prova di resistenza): senza questo collegamento la censura è destinata a fallire.
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