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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30812/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna assunta con rito abbreviato per l'importazione, trasporto e cessione di 15,23 kg di cocaina. Rrokaj deduce: 1) mancata/iscrizione nel registro delle notizie di reato e conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi; 2) illegittimità del cosiddetto pedinamento elettronico/GPS, eseguito senza provvedimento autorizzativo e quindi in contrasto con norme nazionali, giurisprudenza di legittimità e principi CEDU/UE; 3) travisamento delle prove e insufficiente identificazione del conducente della VW Polo; 4) vizio di motivazione circa l'aggravante per ingente quantità e il diniego delle attenuanti generiche. Marzolari deduce principalmente travisamento delle dichiarazioni e dei servizi di osservazione (presenza di passeggeri, fogli di viaggio, documentazione fotografica), inversione dell'onere della prova e mancata acquisizione di elementi favorevoli a suo favore dalla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e li ha respinti. In sintesi: - Ha ritenuto che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato fosse desumibile dagli atti (annotazioni, estratto del registro informatico e provvedimento del Procuratore) e che, comunque, eventuali vizi relativi ai termini e all'iscrizione non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli atti nel rito abbreviato, né sono rilevabili d'ufficio nella sede di legittimità; - Ha confermato la liceità e utilizzabilità del pedinamento elettronico/GPS come prova atipica, esclusa l'applicazione analogica della disciplina sui tabulati di traffico e dei principi della sentenza CJEU citata; - Ha ritenuto legittima e congrua la valutazione indiziaria dei giudici di merito sull'identificazione del conducente e sulla partecipazione del Marzolari, non ravvisando travisamenti della prova rilevanti in cassazione; - Ha considerato infondati i profili relativi alla quantificazione dell'aggravante per l'ingente quantità e al diniego delle attenuanti generiche, ravvisando motivazione non manifestamente illogica. Conseguenza pratica: conferma delle condanne inflitte in appello.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale utilizzata per inquadrare il reato di importazione/trasporto/cessione di stupefacenti (cocaina) contestato agli imputati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale richiamato per la configurazione dei motivi di ricorso per cassazione presentati dai ricorrenti.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'effetto della scelta del rito abbreviato: eventuali vizi temporali delle indagini non producono automaticamente inutilizzabilità degli atti se non dedotti nei termini e nei modi previsti.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Distinzione tra prove vietate (che possono determinare inutilizzabilità) e atti d'indagine compiuti in violazione delle regole sui termini; la Corte segnala che non tutto ciò che è viziato processualmente è assimilabile alle prove vietate.

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato sono rilevabili solo le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori; limita la rilevabilità di determinate eccezioni in sede di appellazione e cassazione.

  • art. 335-quater cod. proc. pen.

    Nuove procedure di verifica della correttezza della data di iscrizione nel registro indagati; la Corte osserva che tali disposizioni non modificano automaticamente le conseguenze dell'inutilizzabilità degli atti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sull'apprezzamento della prova: la Corte richiama i limiti per la rilevabilità in cassazione del presunto travisamento della prova, soprattutto in presenza di doppia conforme.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per l'utilizzo di prove atipiche; la Corte afferma che il pedinamento elettronico rientra nelle prove atipiche ammissibili.

  • d. lgs. 196/2003, art. 132 e Direttiva 2002/58/CE (richiami alla disciplina dei dati di traffico)

    I riferimenti al d.lgs. sulla privacy e alla direttiva sulle comunicazioni sono richiamati dalle difese; la Corte però distingue la fattispecie del pedinamento GPS dagli ambiti disciplinati per i tabulati/retention e non ne estende l'analogia.

  • Giurisprudenza CJEU (C-140/2020 e pronunce successive)

    Le decisioni europee in materia di retention/tabulati sono state considerate non direttamente applicabili per giustificare l'inutilizzabilità del pedinamento GPS nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, le irregolarità relative alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati non producono automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: tali censure devono essere tempestivamente dedotte in sede di merito e, se non contestate, risultano in gran parte inammissibili in cassazione.
  • Il pedinamento elettronico/GPS è considerato prova atipica e, se non implica un accumulo massivo di dati da parte degli operatori di comunicazione, può essere utilizzata senza preventiva autorizzazione giurisdizionale; tuttavia, chi ne deduce l'illegittimità deve dimostrare (prova di resistenza) l'incidenza della sua esclusione sull'esito probatorio complessivo.
  • In presenza di doppia conforme (motivazione del primo grado e della corte d'appello), la Corte di cassazione è limitata nel sindacare la valutazione dei fatti: non può rivedere il merito della valutazione probatoria se non quando vi sia un evidente travisamento o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche (soprattutto in tema di attenuanti o valutazione della personalità) sono frequentemente dichiarate inammissibili; il giudice di merito deve avere solo una motivazione non manifestamente illogica per negare attenuanti o applicare aggravanti.
  • Chi contesta l'utilizzabilità di una prova deve indicare chiaramente come l'esclusione di quel singolo elemento influirebbe sulla tenuta complessiva della sentenza (prova di resistenza): senza questo collegamento la censura è destinata a fallire.

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